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Sconto in fattura e cessione del credito

 
La possibilità di richiedere, come vie alternative alla detrazione nel 730 o nel Modello REDDITI, lo sconto in fattura (tramite la ditta incaricata dei lavori) o la cessione del credito (tramite banca) sulle spese legate ai cosiddetti “bonus casa” (dalle ristrutturazioni edilizie al risparmio energetico, fino ad arrivare al Superbonus) sono state soppresse dal 30 marzo 2024 per effetto del Dl "Superbonus" 39/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024.

Già dal 17 febbario 2023, ai sensi del precedente Decreto Cessioni 38/2023 era stata istituita un'ampia restrizione “in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali”, opzioni che tuttavia continuavano a restare valide limitatamente a certe casistiche.

Le opzioni di sconto e cessione erano state introdotte a partire dal gennaio 2020 col Decreto Rilancio 34/2020 relativamente alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualifica energetica e di prevenzione antisismica. L’intervento però del Decreto 39/2024 sulle cessioni ha appunto disposto una soppressione complessiva - salvo alcune tipologie di casi - sull’esercizio di queste due opzioni.
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Differenza tra cessione del credito e sconto in fattura

La differenza tra la cessione del credito e lo sconto in fattura, opzioni alternative alla detrazione nel 730 il cui utilizzo è stato soppresso, salvo alcuni casi, a partire dal 30 marzo 2024 - per effetto del Decreto "Superbonus 39/2024 - possiamo sintetizzarla così:

  • lo “sconto in fattura” permette di vedersi abbattuto il costo dei lavori direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento);
  • la “cessione del credito” presuppone la cessione vera e propria della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo di un ente terzo (fornitori di beni, esercenti di attività autonome, banche, società, ecc.) in cambio del rimborso fino a un importo massimo corrispondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.

Cessione del credito e sconto in fattura: su quali lavori sono stati aboliti?

A partire dal 30 marzo 2024, a seguito delle nuove norme introdotte dal Decreto "Superbonus" 39/2024 “in materia di agevolazioni fiscali”, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura sono state soppresse in relazione agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tuttavia in talune casistiche il decreto preserva il diritto alle due opzioni.

Cessione del credito e sconto in fattura: in quali casi restano validi?

Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura al posto della detrazione sono state sopresse a far data dal 30 marzo 2024 per effetto del Dl Superbonus 39/2024 pubblicato in GU il 29 marzo 2024.

Fino al 30 marzo 2024

A seguito della precedente restrizione già introdotta dal Dl Cessioni n. 38 del 16 febbraio 2023, le due opzioni erano comunque rimaste valide nei casi di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sugli altri interventi per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in caso di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni*;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
 
(*Sui lavori con CILA presentata alla data del 16.02.23 il Dl Superbonus 39/2024 ha introdotto una nuova restrizione relativa alle cosiddette CILAS "dormienti": ossia non potranno usufruire delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito quei lavori per cui entro il 30 marzo 2024 non risulti effettuato nessun pagamento sebbene siano stati comunicati con regolare CILA alla data del 16.02.23)

Sempre ai sensi del precedente Dl Cessioni 38/2023 era stata prevista un’ulteriore deroga al divieto di cessione del credito e sconto in fattura anche per gli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:


  • risulti presentata - ove necessario - la richiesta del titolo abilitativo;
  • siano già iniziati i lavori per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (nel caso in cui al 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o che entro detta data sia avvenuta la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere fornita dal cedente o committente e dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei seguenti lavori:
  1. realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  2.  restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;
  3.  interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro trenta mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.


A partire dal 30 marzo 2024

Attualmente, per effetto delle ultime novità introdotte dal Dl Superbonus 39/2024, è prevista la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per i lavori successivi all’entrata in vigore delle nuove norme - 30.03.24 - "effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina".

Ci sono però delle eccezioni. La soppressione infatti non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tale deroga si applica anche alle spese sostenute per:

  • interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la necessarai documentazione (CILA, richiesta/acquisizione del titolo abilitativo, ecc) oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche eseguiti fino al 30 marzo 2024
  • interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche eseguiti dopo il 30 marzo 2024 limitatamente a quelli per cui in data antecedente al 30 marzo:
  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  2. sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Infine è previsto un regime transitorio che consente l’applicazione delle opzioni di sconto e cessione in caso di spese sostenute per interventi in relazione ai quali precedentemente al 30 marzo 2024:
  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa CILA, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo - ove necessario - se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  • siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Come funziona lo sconto in fattura e come funziona la cessione del credito?

È necessaria una premessa: ovviamente, sia in caso di cessione che in caso di sconto, la volontà del contribuente deve pur sempre trovare la disponibilità della ditta (per lo sconto) o di un ente terzo (per la cessione) a portare a termine l’opzione. Detto questo:

Chi può usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura?

La scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della fruizione diretta del bonus nel Modello 730 o nel Modello REDDITI, è percorribile:

  • o quando sussiste la cosiddetta incapienza fiscale, cioè quando l'imposta del contribuente, per via del reddito basso, non potrebbe mai permettergli di godere pienamente del bonus per tutta la sua durata pluriennale;
  • oppure semplicemente per volontà del contribuente, laddove per sua convenienza economica preferisse adottare la cessione o lo sconto invece della detrazione.

Cessione del credito e sconto in fattura: come fare?

L’opzione della cessione o dello sconto va esercitata per forza tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, un’apposita comunicazione con cui verrà notificata la rinuncia al bonus fiscale in luogo della sua cessione o dello sconto applicato in fattura. Per semplificare l’operazione, il contribuente può avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Ciò significa che le sedi CAF ACLI sono disponibili ad assistervi nel disbrigo di tale procedura, senza la quale non sarebbe infatti possibile portare a termine l’opzione.

Superbonus e cessione del credito o sconto in fattura

Nel caso in cui la rinuncia riguardi il Superbonus, l’opzione cessione/sconto richiederà anche l’apposizione del visto di conformità da parte dell’intermediario abilitato, cioè in pratica l’acquisizione dei documenti che dimostrano la spettanza della detrazione ceduta, servizio anch’esso per cui le sedi CAF ACLI sono disponibili a darvi assistenza.
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Reddito di Cittadinanza
Bonus Sociali Energia Elettrica, Gas Naturale ed Acqua
Modello CU - Certificazione Unica
Modello 770
Dichiarazione IVA
Modello F24
Modello IRAP
Iscrizione al 5 per mille dell'Irpef
Destinazione 8, 5 e 2 per mille dell'Irpef
Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA
Voltura Catastale
Riunione di Usufrutto
Visura Catastale
Assegno al Nucleo Familiare dei Comuni
Assegno di Maternità dei Comuni
ICEF - Indicatore della Condizione Economica Familiare
DURP – Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio
Dichiarazione IMU
Esenzione Canone TV
Agevolazione Canone Telecom
Carta Acquisti - Social Card
Assegno al Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti
Assegno Unico Universale
Bonus prima casa under 36
Bonus Psicologo
Bonus Cultura 18app
Regime Forfetario
Bonus figli disabili
Supporto per la formazione e il lavoro
Assegno di Inclusione
Approfondimenti fiscali
La detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su qualunque tipologia di immobile.
L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato
Gli oneri si distinguono in oneri detraibili che riducono l'ammontare dell’imposta dovuta, in percentuale rispetto alla spesa sostenuta (salvo franchigie o limiti) e oneri deducibili che si sottraggono dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta, abbassando quindi il reddito imponibile.
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle  Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Per usufruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all’estero.
Le agevolazioni si possono chiedere a patto che si sia in possesso di un’apposita documentazione che attesti il legame familiare e la sussistenza della condizione reddituale per essere considerati fiscalmente a carico.
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto della proprietà o di altri diritti reali (ad esempio l’usufrutto) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.
Per le spese veterinarie relative alle prestazioni professionali, all’acquisto dei medicinali prescritti o ad analisi di laboratorio  e interventi, spetta una detrazione del 19% sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro ed entro un limite massimo di esborso annuo pari a 387,34 euro.
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
I redditi fondiari di fabbricati e terreni concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li posseggono.
A partire dal 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito degli immobili non locati.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 18.075,99, con riferimento ad un solo veicolo. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto al bonus indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
I guadagni degli atleti dilettanti sono esenti da qualunque forma di tassazione entro la soglia di 15.000 euro.
A seguito della riforma dello sport, le somme erogate non rientrano più fra i cosiddetti "redditi diversi" elencati all’articolo 67 del TUIR. Dal 1° luglio 2023 è stata innalzata da 10.000 a 15.000 euro la soglia dei guadagni non imponibile fiscalmente, mentre al di sopra dei 15.000 euro le somme conseguite concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF.
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Anche sugli interventi di realizzazione di box o posti auto pertinenziali vale la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus al 50%.
Tra gli interventi di recupero edilizio, che consentono la detrazione IRPEF del 50%, sono comprese anche le spese per la realizzazione di box o posti auto.
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.
Nel caso di acquisto prima casa con accensione di un mutuo ipotecario, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati annualmente alla banca, nel limite massimo di 4.000 euro.
I portatori di handicap, riconosciuti da apposite commissioni, possono autocertificare la sussistenza dei requisiti personali, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando un documento d'identità.
Le norme tributarie in vigore riservano numerosi benefici fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari.
La tassa è dovuta sul valore dei "prodotti finanziari" detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.
La tassa ha una natura patrimoniale ed è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nella misura dell'1 per mille per il 2012, dell'1,5 per mille per il 2013, e del 2 per mille a decorrere dal 2014. Dal 2014 i contribuenti coinvolti devono presentare il modello Unico PF compilando il quadro RW.
L’importo delle spese mediche da considerare ai fini della detrazione è comprensivo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente.
Sulle spese relative a prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche è dovuta l’imposta di bollo (nella misura di 1,81 euro) sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Gli sgravi sulle compravendite di unità immobiliari adibite ad abitazione principale consistono in una tassazione ridotta applicata sulle imposte legate all'acquisto.
Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa", si applicano a condizione che al momento dell'acquisto sussitano tutti i requisiti  previsti dalla normativa e spettano anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
Sono detraibili le spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento dei portatori di handicap
Sono considerati "portatori di handicap" o "disabili" i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
A partire dal 2011, in alternativa al regime ordinario di tassazione sui contratti d’affitto, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca, valido per i soli contratti di locazione ad uso abitativo.
L'imposta, in vigore dal 2011, sostituisce la tassazione ordinaria applicando l’aliquota del 21% sui contratti a canone libero e del 10% (ex 19 poi 15%) su quelli a canone concordato.
Se il familiare affetto da patologia esente non presenta la dichiarazione, colui che ha sostenuto la spesa potrà detrarre l’intero onere.
Per usufruire della detrazione è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento.
L’aliquota Iva del 10% è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
L'aliquota agevolata, oltre a essere applicata sui lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia), interessa anche l'acquisto dei beni, sempre se effettuato dalla stessa ditta che esegue l'intervento.
Da gennaio 2012 è venuto meno l’obbligo della presentazione annuale della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Al contribuente, per ogni familiare fiscalmente a carico, spettano delle detrazioni che diminuiscono l’imposta dovuta. Si tratta delle “detrazioni per carichi di famiglia”.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo i versamenti degli assegni periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
Sono detraibili gli importi relativi ad analisi, medicinali, dispositivi e prestazioni chirurgiche
Sullo stesso rigo devono essere inoltre indicate, se sostenute per sé e per i familiari a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Le erogazioni liberali a movimenti politici, Onlus, associazioni sportive, ecc. possono essere detratte nella misura del 19% sull'importo donato.
Ve ne sono di diversi tipi: da quelle per le associazioni di promozione sociale, a quelle in favore degli istituti scolastici, fino a quelle per gli enti dello spettacolo. Ecco le donazioni detraibili dal 730.
Lo sconto fiscale sulle ristrutturazioni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024; per usufruirne non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
Per usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione non è più necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Rimane l'obbligo di conservare, ed eventualmente esibire all'Amministrazione finanziaria, le fatture o le ricevute fiscali, relative agli interventi effettuati, con il bonifico che ne attesti il pagamento.
Quello che deriva dai fabbricati è il reddito medio ordinario delle unità immobiliari urbane suscettibili di produrre un reddito proprio.
Trae origine dalla rendita catastale, cioè il reddito medio ordinario, stabilito dal catasto, ricavabile da ciascuna unità immobiliare urbana e si può rilevare dalla visura catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio, da un atto notarile, da un atto di successione o, dalla precedente dichiarazione dei redditi.
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità a favore di fondazioni e associazioni operative nel campo della ricerca scientifica e della tutela dei beni artistici/paesaggistici.
Dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, per interventi di adozione di misure antisismiche spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. In alcuni casi specifici, però, la detrazione può essere anche maggiorata al 70 o 80%.
Sono incluse nel beneficio non solo le spese riconducibili ai lavori veri e propri, ma anche quelle relative all'acquisto dei materiali, alla progettazione e alle prestazioni professionali.
L’Ivie è una delle novità introdotte con la manovra natalizia di Monti. A differenza dell’Imu, però, in vigore dal 1° gennaio 2012, la valenza dell’Ivie è stata retrodatata a partire dal gennaio 2011 nella misura dello 0,76%, in proporzione alla quota di
Soggetti alla tassa sono “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (e cioè 183 giorni all’anno, 184 negli anni bisestili) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Spetta un credito d'imposta per le somme trattenute nel Paese estero.
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 una detrazione specifica sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato.
La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato il vincolo parentale tra il deceduto e chi sostiene la spesa funebre ai fini della realtiva detrazione del 19%.
L'agevolazione spetta per un importo non superiore a 1.550 euro, nella misura del 19% di quanto si è speso, in occasione del decesso di qualunque persona.
L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione del 19% è fissato a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose quali l'Istituto per il sostentamento della Chiesa cattolica italiana, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Apostolica, l'Unione Cristiana Evangelica Battista, e molte altre.
Il bonus del 50% sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici è stato prorogato 31 dicembre 2024. Lo sconto fiscale è calcolato su una soglia massima di spesa pari a 5.000 euro.
Gli abbonati RAI con più di 75 anni possono richiedere l'esenzione dal canone
Il beneficio è applicabile in presenza di determinati requisiti reddituali che devono essere verificati annualmente.
Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre nella misura del 19% l’acquisto dei sussidi tecnici o degli strumenti compensativi a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della detrazione è quindi necessario che vi sia un nesso fra l’acquisto del sussidio/strumento e la tipologia di disturbo certificata dal SSN.
Il beneficio d'imposta è riconosciuto nella misura del 19% su un importo non superiore a 210 euro. Lo “sconto”, quindi, spetterà al massimo nella misura di 40 euro (cioè il 19% di 210 euro).
Sono deducibili, anche se versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto delle disposizioni di legge nonché i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
La detrazione del 19% sulle spese assicurative si applica a tre tipologie di contratti: sulla vita e contro gli infortuni, aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità e contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Sono deducibili dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (quindi prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.
La vendita di un fabbricato da parte di un "privato" genera reddito se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione.
Per evitare intenti speculativi, il legislatore ha previsto che la cessione a titolo oneroso di un fabbricato generi una plusvalenza, potenzialmente tassabile, qualora il bene immobiliare sia stato acquistato o costruito da meno di cinque anni.
Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020. Si tratta di una detrazione riconosciuta al 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, ribassata poi al 90% per il 2023 e poi ulteriormente al 70% per il 2024, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
I costi per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria danno diritto alla detrazione d’imposta, nei limiti del 19%, su un importo massimo di 800 euro annui. Per quelle universitarie non esiste un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso.
Presentando la dichiarazione coi modelli 730 o REDDITI è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale.