Cos’è il modello EAS?
Il Modello EAS è la comunicazione che gli enti associativi no profit devono inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il diritto a godere di certi vantaggi fiscali loro destinati. Sarà quindi necessario trasmetterla quando le associazioni si costituiscono o quando al loro interno avvengono dei cambiamenti tali che potrebbero far acquisire (o far perdere) il diritto ai benefici.
Modello EAS: chi, come e quando?
Le
associazioni possono
rivolgersi a CAF ACLI per effettuare la
presentazione del Modello EAS. Nei nostri uffici il contribuente trova le risposte ai suoi principali dubbi:
chi deve presentare il modello, chi ne è esonerato, come e quando presentarlo.
Chi deve spedire il Modello EAS?
In linea generale sono tenute alla spedizione del
Modello EAS le associazioni:
- culturali;
- religiose;
- di promozione sociale o scientifica;
- di volontariato;
- sportive dilettantistiche.
Sono invece esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Come inviare il Modello EAS?
Il Modello EAS può essere trasmesso esclusivamente per via telematica. Ci sono due modi per effettuare l’invio:
CAF ACLI rilascerà al richiedente l’impegno alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, la cui data sarà riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Al contribuente verranno rilasciate una copia del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione. Il modello si considera presentato nel momento in cui viene ultimata la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia, infatti la prova dell’avvenuta presentazione è data appunto dalla comunicazione dell’Agenzia all’intermediario. Il richiedente sarà dunque tenuto a conservare tutta la documentazione sopra citata, una volta sottoscritto il modello e confermati i dati indicati.
Quando inviare il Modello EAS?
Il modello dev’essere trasmesso in tre casi:
- quando l’ente si costituisce, entro 60 giorni dalla data di costituzione;
- quando cambiano i dati comunicati al momento della costituzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
- quando l’ente perde i requisiti per godere dei benefici fiscali (entro 60 giorni dal verificarsi della variazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”).
Come compilare il Modello EAS?
La prima parte del Modello EAS riguarda i dati relativi all'associazione e al rappresentante legale: il nome, il Codice Fiscale, l'eventuale Partita Iva, la data di costituzione, l'indirizzo della sede legale, i dati anagrafici del presidente. Seguono poi una serie di domande con risposte a crocette che devono essere coerenti rispetto alle attività svolte. L’associazione, nella compilazione e nell’invio telematico del Modello EAS, può ricevere supporto da un
intermediario abilitato come CAF ACLI.
Presentazione del Modello EAS tramite CAF ACLI
In caso di presentazione del
Modello EAS tramite CAF ACLI, i nostri uffici saranno tenuti a rilasciare al richiedente l’impegno alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, la cui data dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
CAF ACLI, inoltre, dovrà rilasciare al contribuente:
- una copia del modello trasmesso e approvato;
- una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione.
Il modello si considera presentato nel momento in cui viene ultimata la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia, infatti la prova dell’avvenuta presentazione è data appunto dalla comunicazione dell’Agenzia all’intermediario. Il richiedente sarà dunque tenuto a conservare tutta la documentazione sopra citata, una volta sottoscritto il modello e confermati i dati indicati.