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Superbonus

 
Il Superbonus è una detrazione applicata sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 per alcune tipologie di interventi su abitazioni private o edifici condominiali.

Nel 2024 l'aliquota precedentemente applicata al 110% fino al 2022*, e poi abbassata al 90% nel 2023, è stata ulteriormente abbassata al 70%.

Per l'anno 2025, la Legge di Bilancio ha invece disposto un nuovo abbassamento dell'aliquota dal 70 al 65%. Il Superbonus spetterà inoltre esclusivamente per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024, quindi non spetterà - nè al 70 nè al 65% - per gli interventi avviati dopo la data del 15 ottobre 2024.

* In alcuni casi, la vecchia formula del 110% è rimasta valida fino al 31/12/2023 per i lavori eseguiti sui soli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 avessero già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Per usufruire del Superbonus è necessario applicare la detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI; con la sua consulenza CAF ACLI può quindi essere utile ai fini del conseguimento dell'agevolazione.
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Chi può chiedere il Superbonus?

Per l'anno 2025 è possibile chiedere il Superbonus al 65% esclusivamente per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024:

  • condomìniali;
  • eseguiti dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici di loro proprietà, composti da due a quattro unità abitative distintamente accatastate;
  • eseguiti dalle persone fisiche su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;
  • eseguiti su immobili inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) che devono risultare regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale non lucrative.

Per interventi "già avviati" si intende che alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Nel caso di edifici indipendenti/autonomi e delle villette unifamiliari, per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023, il Superbonus è attuabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  • il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
  • l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, la soglia di reddito pari a 15.000 euro, calcolata sommando i redditi di tutti i familiari e dividendoli per i quozienti previsti dal decreto Aiuti-quater 176/2022.

Su quali lavori si applica il Superbonus?

Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus è stato abbassato dal 70 al 65%. La detrazione riguarda i seguenti lavori, cosiddetti “trainanti”, esclusivamente se già avviati alla data del 15 ottobre 2024:
  • lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici;
  • lavori di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • lavori di riduzione del rischio sismico.

È inoltre possibile applicare il Superbonus sui seguenti lavori cosiddetti “trainati”, ma ovviamente a condizione che vengano eseguiti in contemporanea con almeno uno degli interventi "trainanti" indicati nel precedente elenco:
  • lavori di efficientamento energetico;
  • abbattimento delle barriere architettoniche;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

In quali casi è ancora valido il Superbonus 110%

La maxi-detrazione del Superbonus 110% è rimasta valida per certe tipologie di lavori pagati fino al 31 dicembre 2023; vediamo quali...

  • nel caso degli edifici unifamiliari e delle unità immobiliari indipendenti e autonome sono detraibili al 110% le spese effettuate entro il 31.12.23 a patto che alla data del 30 settembre 2022 i lavori avessero già raggiunto una percentuale di completamento pari per lo meno al 30%;
  • nel caso invece degli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari la condizione per usufruire del 110% è che la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
  • per quanto riguarda i condomìni, il 110% è applicabile sulle spese 2023 a patto che la delibera assembleare sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022; nel caso invece la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, la CILA deve risultare presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il 110% resta infine applicabile fino al 31.12.23 sugli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Inoltre, il 110% resta valido nel 2024 e 2025 per i lavori eseguiti sugli edifici:
  • inclusi nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte nei registri delle organizzazioni di utilità sociale;
  • dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Come usufruire del Superbonus?

A seguito dell'abolizione dal 17 febbraio 2023 dello sconto in fattura e della cessione del credito (che restano però validi su alcuni lavori), si può usufruire del Superbonus solo applicandolo come detrazione nel Modello 730 o nel Modello REDDITI.

La consulenza di CAF ACLI permetterà di portare a buon fine l’applicazione del beneficio. Tramite la compilazione della dichiarazione, i nostri esperti garantiranno la suddivisione dello sconto fiscale:

  • in 5 rate annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021;
  • in 4 rate annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022*-2023**;
  • in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024;

* Secondo quanto stabilito dal Decreto Cessioni relativamente alle spese sostenute nel 2022 è stato possibile spalmare la detrazione Superbonus in 10 rate (anzichè nelle canoniche 4) esercitando l'opzione a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 relativa al 2023, quindi NON inserendo la prima delle 10 rate già nella dichiarazione del 2023 relativa al 2022.

** Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 relativamente alle spese sostenute nel 2023 (e analogamente a quanto stabilito dal Dl Cessioni per le spese 2022), sarà possibile spalmare la detrazione Superbonus in 10 rate tramite una dichiarazione integrativa 2024, redditi 23, da presentare entro il 31 ottobre 2025.

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Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
L’Ivie è una delle novità introdotte con la manovra natalizia di Monti. A differenza dell’Imu, però, in vigore dal 1° gennaio 2012, la valenza dell’Ivie è stata retrodatata a partire dal gennaio 2011 nella misura dello 0,76%, in proporzione alla quota di
Soggetti alla tassa sono “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (e cioè 183 giorni all’anno, 184 negli anni bisestili) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. In alcuni casi specifici, però, la detrazione può essere anche maggiorata al 70 o 80%.
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle  Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (quindi prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.
La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato il vincolo parentale tra il deceduto e chi sostiene la spesa funebre ai fini della realtiva detrazione del 19%.
L'agevolazione spetta per un importo non superiore a 1.550 euro, nella misura del 19% di quanto si è speso, in occasione del decesso di qualunque persona.
Sono incluse nel beneficio non solo le spese riconducibili ai lavori veri e propri, ma anche quelle relative all'acquisto dei materiali, alla progettazione e alle prestazioni professionali.
L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato
Gli oneri si distinguono in oneri detraibili che riducono l'ammontare dell’imposta dovuta, in percentuale rispetto alla spesa sostenuta (salvo franchigie o limiti) e oneri deducibili che si sottraggono dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta, abbassando quindi il reddito imponibile.
Il bonus verde consisteva in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’importo delle spese mediche da considerare ai fini della detrazione è comprensivo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente.
Sulle spese relative a prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche è dovuta l’imposta di bollo (nella misura di 1,81 euro) sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Per le spese veterinarie relative alle prestazioni professionali, all’acquisto dei medicinali prescritti o ad analisi di laboratorio  e interventi, spetta una detrazione del 19% sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro ed entro un limite massimo di esborso annuo pari a 387,34 euro.
L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione del 19% è fissato a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 18.075,99, con riferimento ad un solo veicolo. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
Anche sugli interventi di realizzazione di box o posti auto pertinenziali vale la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus al 50%.
Tra gli interventi di recupero edilizio, che consentono la detrazione IRPEF del 50%, sono comprese anche le spese per la realizzazione di box o posti auto.
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto della proprietà o di altri diritti reali (ad esempio l’usufrutto) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre nella misura del 19% l’acquisto dei sussidi tecnici o degli strumenti compensativi a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della detrazione è quindi necessario che vi sia un nesso fra l’acquisto del sussidio/strumento e la tipologia di disturbo certificata dal SSN.
Gli abbonati RAI con più di 75 anni possono richiedere l'esenzione dal canone
Il beneficio è applicabile in presenza di determinati requisiti reddituali che devono essere verificati annualmente.
Sono deducibili dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare.
Sono detraibili gli importi relativi ad analisi, medicinali, dispositivi e prestazioni chirurgiche
Sullo stesso rigo devono essere inoltre indicate, se sostenute per sé e per i familiari a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
Il bonus del 50% sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici nuovi è stato prorogato alle stesse condizioni del 2024 anche per le spese effettuate nel 2025: lo sconto fiscale è calcolato su una soglia massima di spesa pari a 5.000 euro.
Gli sgravi sulle compravendite di unità immobiliari adibite ad abitazione principale consistono in una tassazione ridotta applicata sulle imposte legate all'acquisto.
Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa", si applicano a condizione che al momento dell'acquisto sussitano tutti i requisiti  previsti dalla normativa e spettano anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
Sono deducibili, anche se versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto delle disposizioni di legge nonché i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Da gennaio 2012 è venuto meno l’obbligo della presentazione annuale della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Al contribuente, per ogni familiare fiscalmente a carico, spettano delle detrazioni che diminuiscono l’imposta dovuta. Si tratta delle “detrazioni per carichi di famiglia”.
Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità a favore di fondazioni e associazioni operative nel campo della ricerca scientifica e della tutela dei beni artistici/paesaggistici.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
I portatori di handicap, riconosciuti da apposite commissioni, possono autocertificare la sussistenza dei requisiti personali, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando un documento d'identità.
Le norme tributarie in vigore riservano numerosi benefici fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari.
A partire dal 2011, in alternativa al regime ordinario di tassazione sui contratti d’affitto, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca, valido per i soli contratti di locazione ad uso abitativo.
L'imposta, in vigore dal 2011, sostituisce la tassazione ordinaria applicando l’aliquota del 21% sui contratti a canone libero e del 10% (ex 19 poi 15%) su quelli a canone concordato.
Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto al bonus indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Quello che deriva dai fabbricati è il reddito medio ordinario delle unità immobiliari urbane suscettibili di produrre un reddito proprio.
Trae origine dalla rendita catastale, cioè il reddito medio ordinario, stabilito dal catasto, ricavabile da ciascuna unità immobiliare urbana e si può rilevare dalla visura catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio, da un atto notarile, da un atto di successione o, dalla precedente dichiarazione dei redditi.
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
I guadagni degli atleti dilettanti sono esenti da qualunque forma di tassazione entro la soglia di 15.000 euro.
A seguito della riforma dello sport, le somme erogate non rientrano più fra i cosiddetti "redditi diversi" elencati all’articolo 67 del TUIR. Dal 1° luglio 2023 è stata innalzata da 10.000 a 15.000 euro la soglia dei guadagni non imponibile fiscalmente, mentre al di sopra dei 15.000 euro le somme conseguite concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF.
Se il familiare affetto da patologia esente non presenta la dichiarazione, colui che ha sostenuto la spesa potrà detrarre l’intero onere.
Per usufruire della detrazione è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento.
Presentando la dichiarazione coi modelli 730 o REDDITI è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
Lo sconto fiscale sulle ristrutturazioni è stato prorogato per gli anni 2025, 26 e 27, distinguendo però detrazioni diverse tra l'abitazione principale e le altre unità abitative.
Per usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione non è più necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Rimane l'obbligo di conservare, ed eventualmente esibire all'Amministrazione finanziaria, le fatture o le ricevute fiscali, relative agli interventi effettuati, con il bonifico che ne attesti il pagamento.
Nel caso di acquisto prima casa con accensione di un mutuo ipotecario, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati annualmente alla banca, nel limite massimo di 4.000 euro.
I redditi fondiari di fabbricati e terreni concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li posseggono.
A partire dal 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito degli immobili non locati.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo i versamenti degli assegni periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 una detrazione specifica sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato.
Spetta un credito d'imposta per le somme trattenute nel Paese estero.
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato.
La tassa è dovuta sul valore dei "prodotti finanziari" detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.
La tassa ha una natura patrimoniale ed è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nella misura dell'1 per mille per il 2012, dell'1,5 per mille per il 2013, e del 2 per mille a decorrere dal 2014. Dal 2014 i contribuenti coinvolti devono presentare il modello Unico PF compilando il quadro RW.
I costi per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria danno diritto alla detrazione d’imposta, nei limiti del 19%, su un importo massimo di 800 euro annui. Per quelle universitarie non esiste un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso.
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
La vendita di un fabbricato da parte di un "privato" genera reddito se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione.
Per evitare intenti speculativi, il legislatore ha previsto che la cessione a titolo oneroso di un fabbricato generi una plusvalenza, potenzialmente tassabile, qualora il bene immobiliare sia stato acquistato o costruito da meno di cinque anni.
Le erogazioni liberali a movimenti politici, Onlus, associazioni sportive, ecc. possono essere detratte nella misura del 19% sull'importo donato.
Ve ne sono di diversi tipi: da quelle per le associazioni di promozione sociale, a quelle in favore degli istituti scolastici, fino a quelle per gli enti dello spettacolo. Ecco le donazioni detraibili dal 730.
Sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose quali l'Istituto per il sostentamento della Chiesa cattolica italiana, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Apostolica, l'Unione Cristiana Evangelica Battista, e molte altre.
L’aliquota Iva del 10% è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
L'aliquota agevolata, oltre a essere applicata sui lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia), interessa anche l'acquisto dei beni, sempre se effettuato dalla stessa ditta che esegue l'intervento.
La detrazione del 19% sulle spese assicurative si applica a tre tipologie di contratti: sulla vita e contro gli infortuni, aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità e contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su qualunque tipologia di immobile.
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992.
Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020. Nel 2025 è sceso dal 70 al 65% e spetterà esclusivamente sulle spese per gli interventi già avviati alla data del 15 ottobre 2024, quindi non spetterà più sugli interventi avviati dopo quella data.
Il beneficio d'imposta è riconosciuto nella misura del 19% su un importo non superiore a 210 euro. Lo “sconto”, quindi, spetterà al massimo nella misura di 40 euro (cioè il 19% di 210 euro).
Sono detraibili le spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento dei portatori di handicap
Sono considerati "portatori di handicap" o "disabili" i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Per usufruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all’estero.
Le agevolazioni si possono chiedere a patto che si sia in possesso di un’apposita documentazione che attesti il legame familiare e la sussistenza della condizione reddituale per essere considerati fiscalmente a carico.