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IMU - Imposta Municipale Propria

 
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.

È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale.

Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l'ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all'IMU.
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Chi deve pagare l’IMU?

Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:
  • fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
  • abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Più precisamente l’IMU è obbligatoria per chi è:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Quanto si deve pagare di IMU?

Per il calcolo dell’IMU il contribuente può rivolgersi alla sede CAF ACLI più vicina. Le nostre sedi hanno a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate in ogni Comune italiano.

Sulla rendita catastale degli immobili diversi dall’abitazione principale (rivalutata prima del 5% e poi associata al moltiplicatore di riferimento) viene applicata un’aliquota ordinaria che, per effetto della Legge di Bilancio 2020, si innalza dal 7,6 all'8,6 per mille e che può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni.

Invece per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) l’aliquota ordinaria - sempre per effetto della Legge di Bilancio 2020 - si innalza dal 4 al 5 per mille, anch’essa modulabile dai Comuni, che a seguito di deliberazione del consiglio possono aumentarla di 1 punto millesimale o diminuirla fino all'azzeramento.

Resta invece confermata sulle abitazioni principali non esenti la detrazione fissa pari a 200 euro.

Come si paga l’IMU?

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.
Il contribuente che sceglie di rivolgersi a CAF ACLI sarà aiutato direttamente dall’operatore nel calcolo del tributo.

Alla fine l’operatore gli rilascerà l’F24 già compilato con l’importo da versare. Ovviamente il tributo verrà rapportato al periodo di possesso effettivo che si è protratto nell’arco dei 12 mesi. In pratica, se un immobile è stato posseduto solo per 10 mesi, il calcolo dell’imposta verrà calibrato su un periodo di 10 mesi anziché di 12.

Quando si paga l’IMU?

Le due rate IMU scadono:
  • il 16 giugno* (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre* (versamento del saldo).

* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.

Chi non deve pagare l’IMU?

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittima la norma istitutiva dell'IMU nella parte in cui lega il concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare, viene di fatto estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una. 


Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili: 

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
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Per usufruire del beneficio, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.
Lo sconto fiscale sulle ristrutturazioni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024; per usufruirne non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
Per usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione non è più necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. Rimane l'obbligo di conservare, ed eventualmente esibire all'Amministrazione finanziaria, le fatture o le ricevute fiscali, relative agli interventi effettuati, con il bonifico che ne attesti il pagamento.
L’aliquota Iva del 10% è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
L'aliquota agevolata, oltre a essere applicata sui lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia), interessa anche l'acquisto dei beni, sempre se effettuato dalla stessa ditta che esegue l'intervento.
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia
La detrazione per i figli a carico compete indipendentemente dall'età ed anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
Nel caso di acquisto prima casa con accensione di un mutuo ipotecario, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati annualmente alla banca, nel limite massimo di 4.000 euro.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo i versamenti degli assegni periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.
La tassa è dovuta sul valore dei "prodotti finanziari" detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano.
La tassa ha una natura patrimoniale ed è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso, nella misura dell'1 per mille per il 2012, dell'1,5 per mille per il 2013, e del 2 per mille a decorrere dal 2014. Dal 2014 i contribuenti coinvolti devono presentare il modello Unico PF compilando il quadro RW.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 una detrazione specifica sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di un bonus pari al 75% delle spese sostenute, ma calcolato comunque entro dei massimali di spesa variabili a seconda della tipologia del fabbricato.
Sono detraibili gli importi relativi ad analisi, medicinali, dispositivi e prestazioni chirurgiche
Sullo stesso rigo devono essere inoltre indicate, se sostenute per sé e per i familiari a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
I guadagni degli atleti dilettanti sono esenti da qualunque forma di tassazione entro la soglia di 15.000 euro.
A seguito della riforma dello sport, le somme erogate non rientrano più fra i cosiddetti "redditi diversi" elencati all’articolo 67 del TUIR. Dal 1° luglio 2023 è stata innalzata da 10.000 a 15.000 euro la soglia dei guadagni non imponibile fiscalmente, mentre al di sopra dei 15.000 euro le somme conseguite concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF.
La detrazione del 19% sulle spese assicurative si applica a tre tipologie di contratti: sulla vita e contro gli infortuni, aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità e contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La vendita di un fabbricato da parte di un "privato" genera reddito se la cessione avviene entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione.
Per evitare intenti speculativi, il legislatore ha previsto che la cessione a titolo oneroso di un fabbricato generi una plusvalenza, potenzialmente tassabile, qualora il bene immobiliare sia stato acquistato o costruito da meno di cinque anni.
La detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta al soggetto intestatario del contratto di mutuo per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su qualunque tipologia di immobile.
Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle  Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Sono detraibili le spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento dei portatori di handicap
Sono considerati "portatori di handicap" o "disabili" i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Presentando la dichiarazione coi modelli 730 o REDDITI è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
Gli sgravi sulle compravendite di unità immobiliari adibite ad abitazione principale consistono in una tassazione ridotta applicata sulle imposte legate all'acquisto.
Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa", si applicano a condizione che al momento dell'acquisto sussitano tutti i requisiti  previsti dalla normativa e spettano anche per l'acquisto delle relative pertinenze.
L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato
Gli oneri si distinguono in oneri detraibili che riducono l'ammontare dell’imposta dovuta, in percentuale rispetto alla spesa sostenuta (salvo franchigie o limiti) e oneri deducibili che si sottraggono dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta, abbassando quindi il reddito imponibile.
Le erogazioni liberali a movimenti politici, Onlus, associazioni sportive, ecc. possono essere detratte nella misura del 19% sull'importo donato.
Ve ne sono di diversi tipi: da quelle per le associazioni di promozione sociale, a quelle in favore degli istituti scolastici, fino a quelle per gli enti dello spettacolo. Ecco le donazioni detraibili dal 730.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (quindi prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Tali spese sono deducibili anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico.
La detrazione spetta nel limite massimo di euro 18.075,99, con riferimento ad un solo veicolo. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno, o si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
Gli abbonati RAI con più di 75 anni possono richiedere l'esenzione dal canone
Il beneficio è applicabile in presenza di determinati requisiti reddituali che devono essere verificati annualmente.
Da gennaio 2012 è venuto meno l’obbligo della presentazione annuale della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Al contribuente, per ogni familiare fiscalmente a carico, spettano delle detrazioni che diminuiscono l’imposta dovuta. Si tratta delle “detrazioni per carichi di famiglia”.
Se il familiare affetto da patologia esente non presenta la dichiarazione, colui che ha sostenuto la spesa potrà detrarre l’intero onere.
Per usufruire della detrazione è necessario che il documento che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento.
La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato il vincolo parentale tra il deceduto e chi sostiene la spesa funebre ai fini della realtiva detrazione del 19%.
L'agevolazione spetta per un importo non superiore a 1.550 euro, nella misura del 19% di quanto si è speso, in occasione del decesso di qualunque persona.
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992.
Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
L’Ivie è una delle novità introdotte con la manovra natalizia di Monti. A differenza dell’Imu, però, in vigore dal 1° gennaio 2012, la valenza dell’Ivie è stata retrodatata a partire dal gennaio 2011 nella misura dello 0,76%, in proporzione alla quota di
Soggetti alla tassa sono “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (e cioè 183 giorni all’anno, 184 negli anni bisestili) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, per interventi di adozione di misure antisismiche spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. In alcuni casi specifici, però, la detrazione può essere anche maggiorata al 70 o 80%.
I costi per la frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria danno diritto alla detrazione d’imposta, nei limiti del 19%, su un importo massimo di 800 euro annui. Per quelle universitarie non esiste un unico massimale di spesa, ma ve ne sono diversi a seconda dell’area geografica dell’ateneo e della macro-area disciplinare nella quale si colloca il singolo corso.
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto al bonus indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Il bonus del 50% sull'acquisto di arredi ed elettrodomestici è stato prorogato 31 dicembre 2024. Lo sconto fiscale è calcolato su una soglia massima di spesa pari a 5.000 euro.
Per le spese veterinarie relative alle prestazioni professionali, all’acquisto dei medicinali prescritti o ad analisi di laboratorio  e interventi, spetta una detrazione del 19% sulla quota eccedente la franchigia di 129,11 euro ed entro un limite massimo di esborso annuo pari a 387,34 euro.
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.
Sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di euro 1.032,91 le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose quali l'Istituto per il sostentamento della Chiesa cattolica italiana, la Chiesa Evangelica Valdese, la Chiesa Apostolica, l'Unione Cristiana Evangelica Battista, e molte altre.
I redditi fondiari di fabbricati e terreni concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che li posseggono.
A partire dal 2012, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali sul reddito dominicale dei terreni e sul reddito degli immobili non locati.
Spetta un credito d'imposta per le somme trattenute nel Paese estero.
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato.
Il beneficio d'imposta è riconosciuto nella misura del 19% su un importo non superiore a 210 euro. Lo “sconto”, quindi, spetterà al massimo nella misura di 40 euro (cioè il 19% di 210 euro).
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto della proprietà o di altri diritti reali (ad esempio l’usufrutto) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Dal 1° gennaio 2018 è possibile detrarre nella misura del 19% l’acquisto dei sussidi tecnici o degli strumenti compensativi a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Ai fini della detrazione è quindi necessario che vi sia un nesso fra l’acquisto del sussidio/strumento e la tipologia di disturbo certificata dal SSN.
Sono incluse nel beneficio non solo le spese riconducibili ai lavori veri e propri, ma anche quelle relative all'acquisto dei materiali, alla progettazione e alle prestazioni professionali.
Il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020. Si tratta di una detrazione riconosciuta al 110% sulle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, ribassata poi al 90% per il 2023 e poi ulteriormente al 70% per il 2024, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’importo delle spese mediche da considerare ai fini della detrazione è comprensivo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente.
Sulle spese relative a prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche è dovuta l’imposta di bollo (nella misura di 1,81 euro) sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.
Quello che deriva dai fabbricati è il reddito medio ordinario delle unità immobiliari urbane suscettibili di produrre un reddito proprio.
Trae origine dalla rendita catastale, cioè il reddito medio ordinario, stabilito dal catasto, ricavabile da ciascuna unità immobiliare urbana e si può rilevare dalla visura catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio, da un atto notarile, da un atto di successione o, dalla precedente dichiarazione dei redditi.
I portatori di handicap, riconosciuti da apposite commissioni, possono autocertificare la sussistenza dei requisiti personali, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegando un documento d'identità.
Le norme tributarie in vigore riservano numerosi benefici fiscali per le persone con disabilità e i loro familiari.
Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità a favore di fondazioni e associazioni operative nel campo della ricerca scientifica e della tutela dei beni artistici/paesaggistici.
Anche sugli interventi di realizzazione di box o posti auto pertinenziali vale la proroga al 31 dicembre 2019 del bonus al 50%.
Tra gli interventi di recupero edilizio, che consentono la detrazione IRPEF del 50%, sono comprese anche le spese per la realizzazione di box o posti auto.
Per usufruire della detrazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all’estero.
Le agevolazioni si possono chiedere a patto che si sia in possesso di un’apposita documentazione che attesti il legame familiare e la sussistenza della condizione reddituale per essere considerati fiscalmente a carico.
Sono deducibili dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare.
Sono deducibili, anche se versate nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, le somme a titolo di contributi previdenziali e assistenziali nel rispetto delle disposizioni di legge nonché i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione del 19% è fissato a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, su un importo massimo di 2.582,28 euro a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
A partire dal 2011, in alternativa al regime ordinario di tassazione sui contratti d’affitto, è possibile applicare il regime sostitutivo della cedolare secca, valido per i soli contratti di locazione ad uso abitativo.
L'imposta, in vigore dal 2011, sostituisce la tassazione ordinaria applicando l’aliquota del 21% sui contratti a canone libero e del 10% (ex 19 poi 15%) su quelli a canone concordato.