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Tassazione a due facce sui compensi sportivi del 2023

 
29 LUGLIO 2024

Attenzione nel 730 alla doppia “faccia” della tassazione sui compensi sportivi. Con l’entrata in vigore un anno fa – a decorrere dal 1° luglio 2023 – della riforma dello sport, l’imponibilità di detti compensi ha cambiato marcia. Questo vuol dire che a livello pratico, nei modelli dichiarativi 2024 (anno 2023) è probabile che si senta l’effetto della convivenza di due diversi sistemi di tassazione: uno rivolto alle somme percepite fino al 30 giugno 2023, per le quali valgono appunto le vecchie regole ante-riforma, l’altro invece rivolto a quelle percepite dal 1° luglio 2023 ai sensi della riforma introdotta dal D.Lgs 36/2021.

Il vecchio sistema prevedeva anzitutto che i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico dovessero essere inquadrati come redditi diversi e, secondo quanto previsto dall’articolo 69 del TUIR, non imponibili fino all’importo massimo di 10.000 euro. Non concorrevano “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

Superata invece la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta avrebbe dovuto operare una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% per i compensi complessivi fino a 30.658,28 euro: quindi in pratica la ritenuta sarebbe stata applicata sugli eventuali 20.658,28 euro eccedenti il limite di 10.000 euro. Infine, al di là della soglia complessiva di 30.658,28 euro si sarebbe applicata un’ulteriore ritenuta a titolo di acconto sempre nella misura del 23%.

Nel nuovo sistema di regole, invece, decade in primis l’inquadramento dei compensi sportivi dilettantistici nell’ambito della categoria dei redditi diversi. Tali somme vengono infatti espunte dall’articolo 67 del TUIR (per l’esattezza la vecchia lettera m del comma 1), per essere ricollocate nell’articolo 36 (sesto comma) del D.Lgs 36/2021, il quale prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

Quindi, in estrema sintesi, le nuove regole innalzano a da 10.000 a 15.000 euro la soglia di esenzione fiscale dei compensi sportivi, ma al tempo stesso “convertono” in vero e proprio reddito imponibile ai fini IRPEF (cumulabile perciò con gli altri eventuali redditi) tutte le somme che fossero percepite al di sopra dei 15.000 euro.
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