17 GIUGNO 2022
L’Agenzia delle Entrate fa scattare il semaforo verde per il locatario che voglia beneficiare del Superbonus 110. Sull’argomento è stata infatti pubblicata la Risposta 288 del 23 maggio. Il caso riguarda un contribuente che dichiara di essere
locatario di un appartamento e di un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare. Lo stesso contribuente, riferendo di aver eseguito nel corso del 2021 dei lavori edilizi agevolabili nell’ambito del Superbonus, chiede se possa beneficiare o meno della maxi agevolazione in qualità appunto di conduttore anziché possessore.
Fatto presente anzitutto che il
Superbonus trova applicazione solo con determinati interventi – cosiddetti “trainanti” – di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (cioè con lavori che normalmente sarebbero detraibili con l’Ecobonus 65% o con il Sismabonus, ma che col Superbonus sono entrati momentaneamente sotto l’egida del 110%), l’Agenzia sposta poi il discorso nell’ambito soggettivo della detrazione, ovvero dei beneficiari diretti, ricordando la disposizione secondo cui sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio”.
Non solo, ma secondo quanto riportato nella Circolare 24/E del 2020, la detrazione “spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese – se antecedente all’avvio –, sostengano le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione o di comodato regolarmente registrati), e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario”.
In buona sostanza, ciò che conta è “l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico (cioè dal tipo di “titolarità”) che lega l'immobile all’utilizzatore, sia egli proprietario, possessore o detentore”; quindi, ai fini del beneficio fiscale – dice l’Agenzia – non importa che l'immobile detenuto dall’affittuario o dal comodatario persona fisica sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione, come ad esempio una società immobiliare, purché appunto l’affittuario o il comodatario siano soggetti che agiscono “al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.