Superbonus: la cessione non può “spaccare” la rata
13 GIUGNO 2022
Obbligo di tracciabilità sulle cessioni e divieto assoluto di cessione “parziale” del credito. Questi i due punti chiave di una faq pubblicata sul sito dell’Agenzia Entrate dove si spiega come possono avvenire le cessioni dei crediti all’indomani del primo esercizio dell’opzione, cioè in pratica successivamente alla prima cessione verso un ente finanziario come una banca, oppure dopo aver scelto di “barattare” la detrazione del bonus fiscale con uno sconto di pari importo in fattura applicato dalla ditta.
Tali quindi le regole sulle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi (50, 65, ecc) apportate dal Decreto Sostegni-ter. La norma ha infatti stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative ai bonus edilizi “non possono formare oggetto di cessioni parziali successive”; inoltre, in funzione dell’obbligo di tracciabilità dell’opzione, “al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni” (ovviamente ricordiamo che per avere assistenza nell’esercizio dell’opzione cessione/sconto è possibile rivolgersi alle sedi CAF ACLI).
Tradotto in termini pratici cosa vuol dire? Come sappiamo, i bonus che normalmente verrebbero goduti tramite detrazione sull’imposta lorda nel 730, non vengono mai applicati in un’unica soluzione ma sono appunto suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.
Ciò premesso, il “divieto di cessione parziale” del credito si riferisce quindi all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito stesso, vale a dire che le successive cessioni potranno essere relative – per l’intero importo – anche ad una sola rata oppure a più rate, ma di sicuro una singola rata non potrà mai essere oggetto di cessione parziale, cioè non potrà mai essere suddivisa a sua volta per essere ceduta solo in parte. Quanto invece all’obbligo di tracciabilità, l’Agenzia ricorda che a ciascun credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco che andrà indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Serve aiuto? Consulta l’archivio delle FAQ o fai una domanda ai nostri esperti.
Trova le risposte