05 DICEMBRE 2025
Via libera al Superbonus 110% sulle spese anti-sismiche per un immobile danneggiato dal terremoto, anche se a sostenere le spese è stato il coniuge convivente dell’usufruttuaria (e comproprietaria) del fabbricato, nonostante la CILAS sia stata intestata a quest’ultima. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025. La maxi aliquota del 110%, smantellata oramai da quasi tutta la vecchia lista dei lavori cosiddetti “trainanti” che costituivano il Superbonus prima maniera, resta comunque valida, salvo proroga, fino al 31.12.25 per gli interventi di ricostruzione post-sisma.
Il quesito affrontato dalla risoluzione è stato proposto dal coniuge convivente della titolare di un’abitazione (usufruttuaria e comproprietaria appunto), che a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 è stata dichiarata parzialmente inagibile. Viene poi precisato dal coniuge che non è stato mai possibile richiedere e beneficiare dei contributi pubblici previsti per la ricostruzione post-sisma dal Dl 189/2016, e che, al contrario, tramite un tecnico incaricato, è stata inviata una Pec di rinuncia ai contributi medesimi, per poter invece usufruire del Superbonus 110. I proprietari, per altro, hanno intenzione di riparare non solo i danni procurati dal terremoto, ma di migliorare anche la classe sismica dell’abitazione effettuando lavori di messa in sicurezza statica; interventi per i quali è appunto possibile beneficiare della detrazione al 110%. Il contribuente, pertanto, essendo lui a sostenere le spese, chiede se la detrazione possa spettargli comunque anche se la comunicazione di inizio lavori (Cilas) è intestata alla moglie.
La risposta dell’Agenzia è positiva. Il documento ricorda anzitutto che a determinate condizioni il maxi sconto del 110% continua a essere applicato sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione degli immobili di natura residenziale danneggiati da eventi sismici (per certificarlo serve una specifica scheda tecnica, AeDES, che riporti esito B, C o E, e che l’immobile si trovi in un Comune dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza). Per quanto riguarda poi l’eventuale richiesta di contributi pubblici – cosa che comunque nel caso in esame non sussiste – l’Agenzia conferma, come già affermato in precedenti documenti di prassi, che il Superbonus è applicabile solo a quelle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, cioè in pratica quelle spese non coperte da contributi pubblici. Non solo, ma è possibile usufruire della detrazione indipendentemente dall’effettivo diritto all’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione e dal fatto che gli stessi siano stati in concreto erogati.
Quanto invece alla Cilas intestata al coniuge titolare dell’immobile, l’Agenzia si rifà a una precedente circolare del 2023 (la n. 17), che proprio in merito alla questione precisava che “la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che di fatto usufruisce della detrazione”. Quindi in conclusione, l’Agenzia ritiene che il richiedente (marito convivente della titolare della casa, nonché intestataria della Cilas) possa comunque beneficiare del Superbonus 110 con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati sull’immobile danneggiato dal terremoto del 2013.