13 DICEMBRE 2024
Il Superbonus in forma “decennale” istituito per le spese sostenute nel 2022, ma che doveva però essere opzionato sulle dichiarazioni relative all’anno 2023 (quindi nei 730 o Mod. REDDITI 2024), è praticabile anche per una sola parte di quelle spese. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta 252 del 9 dicembre 2024, ricordando che tale suddivisione in 10 rate, da esercitare appunto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, una volta intrapresa è irrevocabile. Non solo, ma la sua praticabilità è vincolata al fatto di non aver comunque inserito nella dichiarazione 2023 (anno 2022) la prima delle quattro rate ordinarie di Superbonus, cosa che impedirebbe la rateazione scadenzata in 10 anni.
Come ricorda l’Agenzia nella suddetta risposta 252, è stato il Dl 11/2023 a introdurre, su opzione del contribuente, la possibilità di ripartire in dieci quote annuali – anziché nelle quattro previste dal regolamento ordinario – le spese detraibili col Superbonus effettuate nel 2022. Tale deroga aveva lo scopo di facilitare le persone fisiche con eventuali incapienze fiscali ad ammortizzare tutta quanta la detrazione spettante, seppur suddivisa in un arco di tempo più lungo, piuttosto che fargli perdere una parte considerevole del bonus a causa della rateazione più stringente in quattro anni (e con quote rateali più alte).
Il caso esaminato nell’interpello è quello di una contribuente, unica proprietaria di un edificio unifamiliare che nel 2022 ha sostenuto col marito alcune spese per interventi di risparmio energetico detraibili col Superbonus, spese che non sono poi state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno (730/2023 anno 2022). Ora, la domanda specifica sollevata dalla contribuente è se sia possibile attivare la rateazione a 10 anni – prevista dal Dl 11/2023 – soltanto per una parte di quelle spese, usufruendo invece per un’altra parte della detrazione ordinaria ripartita in quattro anni. A tal riguardo la risposta dell’Agenzia è positiva. Lo spirito infatti, come spiegavamo, della ripartizione straordinaria in 10 rate anziché 4, è quella di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale” nelle quali l'imposta lorda è inferiore all'ammontare della detrazione spettante.
Pertanto, in linea con la ratio della disposizione, e in assenza di specifiche preclusioni normative, l’Agenzia spiega che è possibile optare per la ripartizione in dieci quote anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba per forza riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Nel caso in esame, quindi, la contribuente potrà da un lato presentare un Modello REDDITI PF a integrazione del modello 730/2023, indicando una parte X delle spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali; dall’altro potrà fare altrettanto (con un integrativo 2024 sul 2023) per la ripartizione in dieci quote annuali con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022. L’importante, in buona sostanza, è che non siano indicate le stesse identiche spese in due modelli differenti, sia per la rateazione a 4 che per quella a 10 anni.