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Sul credito e detrazione IVA divieto di cumulabilità

 
17 GIUGNO 2024

Il credito IVA previsto dal Bonus prima casa agli under 36 e la detrazione al 50% dell’IVA sugli acquisti di abitazioni in classe energetica A o B non sono cumulabili. Il chiarimento arriva dalla Circolare 12/E pubblicata il 31 maggio con cui l’Agenzia delle Entrate ha voluto rispondere ad alcuni dubbi fiscali sollevarti dai CAF. Uno di questi riguardava appunto la possibilità o meno di applicare contemporaneamente nel 730/2024 – anno 2023 – sia la detrazione sul 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica, sia il credito d’imposta per recuperare la medesima IVA ai fini del Bonus under 36. La risposta è dunque no: si tratta di benefici chiaramente inconciliabili che non possono trovare asilo nel medesimo 730.

Bonus prima casa under 36: solo per i nuclei con ISEE entro 40.000 euro

Facciamo allora un distinguo. Nel caso del Bonus under 36, il riconoscimento dei benefici fiscali è unicamente legato all’ISEE del nucleo degli acquirenti, che non deve superare la soglia dei 40.000 euro; non vi sono perciò dei vincoli sullo “status” energetico dell’abitazione acquistata. In pratica, con un ISEE entro 40.000 euro, per gli acquisti di immobili prima casa (rogitati entro il 31.12.23), l’ordinamento prevede la possibilità di applicare nel 730/2024 un credito d'imposta (di fatto una detrazione) pari all'IVA corrisposta sull’acquisto, a meno che l’acquirente non abbia deciso di sfruttare il credito in altro modo, ad esempio portandolo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale applicate su altri atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione dell’immobile.

Detrazione IVA: su quali abitazioni si applica

Nel caso invece del Bonus IVA al 50%, parliamo di una vera e propria detrazione che corrisponde appunto alla metà dell’IVA versata (sempre nel 2023, unico anno di validità del bonus) sull’acquisto effettuato direttamente dall’impresa costruttrice di un immobile destinato all’uso residenziale – quindi non necessariamente un’abitazione principale – che deve appartenere alle classi energetiche A o B. Inoltre, a differenza del credito under 36, il Bonus IVA sugli acquisti 2023 si comporta in dichiarazione esattamente come gli altri bonus casa (vedi il 50 e 65% o il Bonus Mobili), “ereditando” cioè la suddivisione rateale in 10 quote annuali di pari importo, la prima da inserire appunto nel 730/2024 sul 2023, mentre le successive nove da indicare nelle altrettante dichiarazioni che verranno presentate dal 2025 al 2033. Facendo allora un esempio banale: se l’IVA pagata nel 2023 è stata di 2.000 euro, la detrazione sarà pari a 1.000 euro (50%), che divisa in 10 rate fa 100 euro a rata da detrarre nei modelli 730 dal 2024 al 2033.

Resta inteso, tornando, alla questione iniziale, che si tratta di agevolazioni non cumulabili. Nel caso quindi si trattasse di un’abitazione in classe energetica A o B (per cui sarebbe possibile applicare il Bonus IVA al 50%) e al tempo stesso di un immobile prima casa soggetto al credito IVA secondo le regole del Bonus under 36, il titolare si troverebbe quindi costretto a scegliere quale dei due benefici applicare, vista l’impossibilità – certificata anche dall’AdE nella circolare 12/E del 31.05 – di usufruirne contemporaneamente.
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