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Sport: detrazione su tutto l’anno in cui si fanno 18 anni

 
31 LUGLIO 2024

Per le spese sportive del figlio a carico neo 18enne, il genitore potrà comunque continuare a usufruire della detrazione fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è caduto il compleanno della maggiore età. Questo sulle spese sportive, è un dubbio ricorrente che spesso ci viene posto da lettori e clienti. La sensazione prevalente, infatti, visto che la regola fiscale parla appunto di spese sportive sostenute per i figli tra i 5 e i 18 anni, è quella di un taglio netto che “amputa” il bonus già a partire dal giorno successivo il compimento dei 18 anni. In realtà non è così, perché nell’ottica del fisco prevale comunque il cosiddetto principio di “unitarietà del periodo d’imposta” secondo cui la detraibilità delle spese viene spalmata su tutto l’arco dell’anno in cui cade il compimento dei 18 anni. Più esattamente l’Agenzia delle Entrate dice a chiare lettere che “il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2023, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2023”. L’esempio, quindi, è chiarificatore del fatto che il compimento dei 18 anni, pur essendo la dead-line sostanziale dopo la quale non si potranno più detrarre le quote di iscrizione del figlio alla scuola di tennis nuoto, calcio, ecc, non rappresenta tuttavia una cesura netta e rigida. Volendo quindi estremizzare (neanche poi tanto) l’esempio che fa l’Agenzia, immaginiamo tutti quei casi di ragazzi il cui compleanno cada molto presto rispetto all’inizio dell’anno, di gennaio o febbraio. Un ragazzo che abbia dunque compiuto 18 anni il 20 gennaio 2023 potrà ugualmente detrarre nel 730/2024 (o i genitori per lui) tutte le spese sportive sostenute dal 21 gennaio al 31 dicembre 2023.

Altro aspetto su cui spesso vi sono dei dubbi, è il limite economico della spesa sostenuta: la detrazione è infatti applicabile nella misura del 19% entro un esborso massimo di 210 euro, tetto poco “realistico” rispetto alle somme che vengono mediamente spese dalle famiglie nell’arco dell’anno, e che dunque non dà diritto a una detrazione particolarmente alta. Il dubbio in tal caso riguarda il soggetto al quale debba essere associato l’importo dei 210 euro. Va quindi ribadito che la detrazione funziona “a figlio” e non a genitore, quindi se ad esempio ciascun genitore, per lo stesso figlio, spendesse 210 euro – quindi 420 complessivi – la detrazione spetterebbe comunque su un massimo di 210 euro.

Un ultimo chiarimento va dato sulla natura “dilettantistica” della detrazione. Si tende infatti a cadere nell’equivoco per cui il dilettantismo sia un concetto opposto a quello di agonismo. Il classico dubbio del papà o della mamma che iscrivono i figli ad atletica o in piscina è questo: ma se fanno attività sportiva agonistica, potrò detrarre la spesa nel 730? Non è così però che va posta la questione: il fatto cioè che un’attività sportiva sia fatta a livello agonistico non esclude che sia al tempo stesso dilettantistica, e di conseguenza detraibile. Nel dilettantismo, quindi, rientrano sia l’agonismo che il non agonismo, ragion per cui anche le attività motorie agonistiche – purché appunto dilettantistiche – sono soggette a detrazione.

Il vero discrimine, semmai, è quello fra dilettantismo e professionismo, in base al quale ciascuna attività rientrante nella definizione di “professionismo” non può chiaramente beneficiare della detrazione. La riprova è data dall’Agenzia stessa quando dice a chiare lettere che “per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi”.
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