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Spese mediche: se elevate entra in gioco la rateazione

 
04 LUGLIO 2017

Sulle spese sanitarie di ogni tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera), affinché la detrazione, pari al 19%, abbia luogo nel Modello 730, è necessario oltrepassare il tetto della franchigia di 129,11 euro. Questo aspetto è spesse volte ignorato da chi, pur presentando la documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute durante l’anno, si vede rifiutare in extremis l’agevolazione dal momento che l’ammontare di dette spese, di per sé detraibili, non eccede comunque i 129,11 euro. Più nello specifico, l’abbattimento fiscale del 19% non si applica – come erroneamente ritenuto da molti – in relazione all’intera spesa effettuata, ma solo in relazione alla quota eccedente la franchigia, e ciò in effetti potrebbe portare a degli sconti irrisori, ad esempio per quei contribuenti che si trovino a dichiarare spese mediche non così alte da poter contare su una detrazione generosa.

Facciamo un esempio pratico. Se le spese mediche ammontano a 150 euro, la detrazione sarà comunque applicabile visto il superamento della franchigia; tuttavia, sempre considerando la franchigia, lo sconto del 19% verrà di fatto calcolato su un importo di appena 21 euro, ovvero la quota eccedente i 129,11 euro rispetto al totale di 150. Concretamente, allora, il soggetto dichiarante si ritroverebbe con in tasca una detrazione di soli 4 euro (il 19% di 21 euro). In questo senso, l’unica tipologia di “spesa medica” che fa eccezione, è quella riguardante “i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità” (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione dei redditi contatta il nostro nuovo servizio Il730Online).

Ciò significa che su quest’ultimo tipo di spesa, non propriamente “sanitaria”, nel senso che non riguarda cure, terapie, interventi o farmaci, ma strumenti di supporto per agevolare la mobilità del disabile, l’intervento della franchigia di 129,11 euro non viene applicato, di conseguenza il 19% di detrazione si calcola, stavolta sì, sull’intero ammontare della spesa. Da ricordare che vengono “considerate persone con disabilità, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc”.

All’estremo opposto, invece, la detrazione sulle spese mediche contempla anche la casistica degli importi molto elevati, che magari, per ragioni di incapienza – cioè quando la detrazione risulta più alta dell’imposta dovuta –, potrebbero non essere detraibili tutti in una volta, col rischio dunque di andar persi. Nel concreto, se le spese sanitarie, ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei cani guida e degli auto/moto veicoli per disabili, rispettivamente indicate ai righi E5 ed E4 del 730, superano complessivamente i 15.493,71 euro (al lordo della franchigia), la detrazione, volendo, può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, applicando, in tal senso, lo stesso principio valido per gli sconti sui lavori di ristrutturazione o risparmio energetico, con l’unica differenza che nei casi dei Bonus 50/65% l’arco temporale della detrazione, oltre a coprire un periodo di dieci anni, non rappresenta un’opzione rimessa alla volontà del dichiarante, bensì viene applicata obbligatoriamente. La scelta, quindi, effettuata per le spese mediche (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è irrevocabile.

Luca Napolitano

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