09 FEBBRAIO 2016
Il 9 febbraio si chiude la prima fase di gestione sui dati delle spese mediche 2015, le stesse che dal prossimo 15 aprile i contribuenti troveranno già inserite sul loro 730 precompilato. La scadenza, infatti, entro la quale gli operatori del settore sanitario (vale a dire farmacie, studi privati, strutture ospedaliere, ecc.) avrebbero dovuto spedire al sistema TS (Tessera Sanitaria) le spese effettuate dai pazienti nell’arco del 2015, era stata inizialmente fissata al 31 gennaio 2016 (e tale resterà negli anni a venire). Dopodiché l’Agenzia delle Entrate, proprio per aggirare le difficoltà dell’ultimo momento - e vista anche la novità dell’adempimento rispetto agli anni precedenti - ha optato per la linea morbida, concedendo la mini-proroga fino al 9 febbraio. Dal giorno 10, quindi, toccherà al Sistema TS raccogliere tutti i dati trasmessi dagli operatori e spedirli entro marzo all’Agenzia delle Entrate, che poi penserà a predisporre i modelli precompilati.
Ma attenzione: questo primo anno le spese mediche all’interno del 730 saranno con ogni probabilità "monche", vista l’assenza dei dati (perduti) relativi all’acquisto dei farmaci da banco non soggetti a prescrizione medica. La nota polemica scaturita nelle settimane scorse tra farmacisti e Agenzia delle Entrate riguardava proprio questo aspetto della precompilazione: una falla che per le dichiarazioni 2016 non potrà essere più arginata, vista appunto la mancata comunicazione, da parte delle farmacie, degli scontrini "collegati" ai medicinali senza prescrizione. Spieghiamo meglio senza creare allarmismi inutili: la perdita di questi dati non preclude affatto l’integrità della detrazione spettante al cittadino, riguarda solo il rapporto tra amministrazione e settore sanitario ai fini della precompilazione del modello 730. In altre parole i contribuenti che nel 2015 abbiano sostenuto spese per farmaci senza prescrizione, pur non trovandosele precompilate, potranno comunque integrarle nel modello, o da soli o con l’aiuto di un CAF/intermediario, conservando la copia dello scontrino che dimostri la spesa.
Stando alle rilevazioni effettuate da CAF ACLI (e pubblicate sul
Sole 24 Ore di domenica 7 febbraio) sulle dichiarazioni del 2015 (redditi 2014), è altamente probabile che il numero di contribuenti che si troveranno costretti a integrare il loro 730 precompilato, aggiungendovi appunto le spese di acquisto dei farmaci non prescritti, sarà piuttosto elevato. “I dati elaborati dal CAF ACLI - scrive il
Sole - sui modelli 730 gestiti lo scorso anno indicano che sette contribuenti su dieci hanno compilato il rigo E1, cioè quello delle spese sanitarie, con punte vicine all’80% in Lombardia e nelle regioni del Nord. Ma soprattutto evidenziano che - di questi sette contribuenti - quasi il 90% ha portato in detrazione degli scontrini farmaceutici. In pratica, tra tutti i 730, due su tre avevano detrazioni per scontrini farmaceutici. È chiaro quindi che l’incompletezza delle informazioni che saranno recepite e precaricate (dall’Agenzia delle Entrate,
ndr) chiamerà i contribuenti interessati (e con loro i Caf/professionisti che li assistono) a una verifica delle cifre indicate con gli scontrini alla mano”, fermo restando che il 730 precompilato - indipendentemente dalla presenza o meno di spese mediche - è un modello che va comunque verificato, ed eventualmente integrato, prima dell’invio definitivo.
Detto questo, c’è anche da valutare la libera scelta del contribuente di voler (o non voler) far precaricare il dato di spesa. Il regolamento prevede infatti l’opzione del rifiuto, ovverosia la facoltà del contribuente di impedire al medico/farmacista di comunicare l’importo speso per la tal cura o il tal farmaco. Da quest’anno (spese 2016 precompilabili sui modelli 730/2017) l’opposizione può essere esercitata in due modi:
- nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- oppure chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale (opposizione che dovrà essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria).
C’è inoltre una terza via, percorribile dal 1° al 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui si riferiscono le spese, ed è quella di accesso al Sistema TS (in realtà per le spese effettuate nel 2015 il termine
è stato prorogato dal 28 febbraio al 9 marzo 2016). In pratica, spiegano le Entrate nel Provvedimento dello scorso 31 luglio 2015, “l’assistito può consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi”. Sostanzialmente, a differenza delle prime due opzioni su menzionate, che possono essere applicate “in tempo reale”, bloccando alla radice la registrazione del dato, il terzo metodo agisce
ex post, cioè attraverso la cancellazione a posteriori di dati già immagazzinati.