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Spese mediche a maglie larghe: detraibili anche gli alimenti speciali

 
02 MARZO 2018

Per gli anni 2017-2018, quindi con effetti pratici già dalla dichiarazione di quest’anno e per quella del 2019, le spese mediche detraibili sui modelli 730/Redditi si arricchiscono di una voce in più: si potranno infatti sottrarre dall’imposta lorda, nella consueta misura del 19% e al di sopra della franchigia pari a 129,11 euro, gli acquisti dei cosiddetti AMF, ovvero gli Alimenti medici a fini speciali indicati in un apposito registro nazionale (sezione A1) predisposto dal Ministero della Salute (DM Sanità dell’8 giugno 2001).

La detrazione, come accennato, sarà passeggera, agevolando le sole spese effettuate nel biennio 2017-2018. Per coloro, quindi, che nel 2017 dovessero aver acquistato tali alimenti occorrerà esaminare con estrema cura il 730 precompilato 2018, che l’Agenzia delle Entrate predisporrà sulla base dei dati comunicati (anche) dagli operatori sanitari rendendolo disponibile online a partire dal prossimo 16 aprile.

Essendo infatti una detrazione inedita, è assai probabile che le farmacie abbiano avuto (o stiano avendo) difficoltà a comunicare esattamente all’Agenzia i dati di acquisto del 2017, di conseguenza molti alimenti potrebbero non essere inseriti accuratamente sul precompilato di certe persone. Toccherà quindi ai contribuenti stessi, ammesso che l’abbiano conservata, esibire la documentazione di acquisto per modificare il modello precompilato che si ritroveranno fra le mani dal 16 aprile.

È bene ricordare però che la detrazione fa un distinguo ben preciso fra alcuni alimenti detraibili e altri no. Per essere più chiari, si consideri che il Registro nazionale, cui accennavamo, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, è suddiviso in tre categorie: una relativa agli alimenti per lattanti, un’altra relativa a quelli senza glutine – fondamentalmente rivolta ai celiaci – e la terza, appunto, relativa agli Alimenti medici a fini speciali. Ebbene, la detraibilità tocca soltanto quest’ultima categoria di prodotti, la terza delle tre che abbiamo menzionato.

Questo in effetti qualche stranezza la crea. Se per i lattanti il discorso è diverso, ovvero l’acquisto degli alimenti loro destinati potrebbe in effetti non configurarsi come una spesa prettamente a scopo terapeutico, cioè di “cura”, visto l’organismo non ancora sviluppato appieno, il punto interrogativo resta invece sul perché dell’esclusione degli alimenti senza glutine a differenza degli altri.

In pratica il legislatore ha deciso di agevolare solo quegli alimenti ritenuti necessari ai soggetti che soffrono di particolari patologie metaboliche oppure di diabete e che non possono dunque alimentarsi con una dieta ordinaria. Sono pazienti, in pratica, con limitata, disturbata o alterata capacità di assumere, digerire, metabolizzare e assorbire le sostanze nutrienti contenute in determinati alimenti comuni.

Di qui la domanda: come mai l’esclusione fiscale dei celiaci che assumono alimenti senza glutine? Il paradosso, per altro, è doppiamente evidente se si considera che l’acquisto del dispositivo medico per effettuare il test di autodiagnosi per la celiachia è normalmente detraibile. Quindi, di fatto, se da un lato il legislatore ammette alla detrazione una spesa di prevenzione, qual è appunto quella per il test anti-celiachia, sostenuta teoricamente anche da un non celiaco, dall’altro dice di no alla detraibilità degli alimenti senza glutine acquistati invece da chi celiaco lo è davvero. È quindi auspicabile che l’amministrazione corregga il tiro su quest’aspetto onestamente strano.

Quanto alle regole da osservare per assicurarsi di godere della detrazione, anche qui c’è da aspettarsi un intervento chiarificatore dell’Agenzia, per lo meno sulla documentazione di cui munirsi, fatta eccezione ovviamente per gli scontrini della farmacia. Sarà ad esempio necessaria una certificazione medica attestante la patologia di chi acquista il prodotto alimentare?

Luca Napolitano

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