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Sostituzione caldaia e bonus mobili: missione possibile

 
05 OTTOBRE 2017

Sostituzione caldaia e bonus mobili: il matrimonio si può fare. A “benedire” l’unione, facendo chiarezza su uno dei dubbi che più frequentemente vengono posti dai contribuenti in procinto di rinnovare gli impianti domestici di riscaldamento, è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 3/E del marzo 2016, nella quale sono state fornite alcune delucidazioni su certi aspetti relativi alla detraibilità delle spese. Uno di questi è appunto la possibilità o meno di godere del bonus mobili a seguito della sostituzione della caldaia. In altri termini, la domanda che in molti si pongono è questa: sostituendo la caldaia del mio appartamento, e quindi applicando il bonus ordinario del 50% (prorogato al 31/12/2017 dall'ultima Legge di Bilancio), posso poi richiedere l’ulteriore sconto fiscale sull’acquisto dei mobili nuovi? La risposta non è così immediata. In realtà l’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato la questione in una Circolare ancora precedente (la 11/E del 2014), non a caso citata nella stessa 3/E/2016, dove si spiegava che quando sussiste l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, l’intervento viene “a tutti gli effetti assimilato a manutenzione straordinaria” e di conseguenza è suscettibile di bonus mobili, mentre per altri interventi di risparmio energetico debbono sussistere le condizioni oggettive di manutenzione straordinaria.

Bonus mobili: le regole

A questo punto occorre fare un piccolo passo indietro. Il bonus mobili, lo ricordiamo, è quel beneficio introdotto dal Governo Letta che permette una detrazione fiscale del 50%, entro una soglia di spesa pari a 10.000 euro, connessa all’acquisto di nuovi arredi o elettrodomestici, a condizione che la casa cui sono destinati gli arredi/elettrodomestici sia soggetta a determinati lavori. È una detrazione, insomma, che non si “sposa” con qualunque tipologia di lavoro. Prima di tutto non viene applicata in presenza di interventi per i quali sia richiesta la detrazione del 65%. Seconda cosa, anche ammettendo che il lavoro eseguito dia il diritto all’altra detrazione del 50%, ciò non darebbe per scontata la successiva applicazione del bonus mobili, proprio perché il bonus mobili trova spazio solo in presenza di determinati lavori che danno diritto al 50%, vale a dire lavori di:

  • manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);
  • manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
  • interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

Ritorniamo allora al punto di partenza: la sostituzione della caldaia può costituire un presupposto per la futura applicazione del bonus mobili? Secondo l’Agenzia delle Entrate, sì. Ora, assodato che “che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa”, mentre “negli altri casi dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria”, è utile rammentare che cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) a proposito della manutenzione straordinaria, nella quale sono ricomprese anche “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.

Risparmio energetico

Nella definizione si fa dunque riferimento a opere finalizzate alla realizzazione di servizi tecnologici, tra i quali è ovvio trovare anche la sostituzione delle caldaie. Per l’esattezza nella Circolare 57/E del 1998 veniva spiegato che “la manutenzione straordinaria si riferisce a interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari. La categoria corrisponde al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente”, non solo, ma va tenuto anche conto “che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”. Quindi, in conclusione, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ribadire nella Circolare 3/E/2016 che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.
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