05 OTTOBRE 2017
Sostituzione caldaia e bonus mobili: il matrimonio si può fare. A
“benedire” l’unione, facendo chiarezza su uno dei dubbi che più
frequentemente vengono posti dai contribuenti in procinto di rinnovare
gli impianti domestici di riscaldamento, è stata l’Agenzia delle
Entrate con la Circolare 3/E del marzo 2016, nella quale sono state fornite alcune
delucidazioni su certi aspetti relativi alla detraibilità delle spese. Uno di questi è appunto la possibilità o meno di godere del
bonus mobili a seguito della sostituzione della caldaia. In altri
termini, la domanda che in molti si pongono è questa: sostituendo la
caldaia del mio appartamento, e quindi applicando il bonus ordinario del
50% (prorogato al 31/12/2017 dall'ultima Legge di Bilancio), posso poi richiedere l’ulteriore sconto fiscale
sull’acquisto dei mobili nuovi? La risposta non è così immediata. In
realtà l’Agenzia delle Entrate aveva già affrontato la questione in una Circolare ancora precedente (la 11/E del 2014), non a caso citata nella stessa 3/E/2016, dove si spiegava che quando sussiste l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, l’intervento
viene “a tutti gli effetti assimilato a manutenzione straordinaria” e
di conseguenza è suscettibile di bonus mobili, mentre per altri
interventi di risparmio energetico debbono sussistere le condizioni
oggettive di manutenzione straordinaria.
Bonus mobili: le regole
A questo punto occorre fare un piccolo passo indietro. Il bonus mobili,
lo ricordiamo, è quel beneficio introdotto dal Governo Letta che
permette una detrazione fiscale del 50%, entro una soglia di spesa pari a
10.000 euro, connessa all’acquisto di nuovi arredi o elettrodomestici, a
condizione che la casa cui sono destinati gli arredi/elettrodomestici
sia soggetta a determinati lavori. È una detrazione, insomma, che non si
“sposa” con qualunque tipologia di lavoro. Prima di tutto non viene
applicata in presenza di interventi per i quali sia richiesta la
detrazione del 65%. Seconda cosa, anche ammettendo che il lavoro
eseguito dia il diritto all’altra detrazione del 50%, ciò non darebbe
per scontata la successiva applicazione del bonus mobili, proprio perché
il bonus mobili trova spazio solo in presenza di determinati lavori che
danno diritto al 50%, vale a dire lavori di:
- manutenzione ordinaria (solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- restauro e risanamento conservativo (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- ristrutturazione edilizia (sia su parti comuni che su singole unità immobiliari residenziali);
- interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Ritorniamo allora al punto di partenza: la sostituzione della caldaia
può costituire un presupposto per la futura applicazione del bonus
mobili? Secondo l’Agenzia delle Entrate, sì. Ora, assodato che “che gli
interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono
riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione
normativa”, mentre “negli altri casi dovrà esserne valutata la
riconducibilità alla manutenzione straordinaria”, è utile rammentare che
cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) a proposito della
manutenzione straordinaria, nella quale sono ricomprese anche “le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi
igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la
volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle
destinazioni d’uso”.
Risparmio energetico
Nella definizione si fa dunque riferimento a opere finalizzate alla
realizzazione di servizi tecnologici, tra i quali è ovvio trovare anche
la sostituzione delle caldaie. Per l’esattezza nella Circolare 57/E del
1998 veniva spiegato che “la manutenzione straordinaria si riferisce a
interventi di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in
efficienza e adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità
immobiliari. La categoria corrisponde al criterio dell’innovazione nel
rispetto dell’immobile esistente”, non solo, ma va tenuto anche conto “
che
gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne
componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi
energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio
dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione
straordinaria”. Quindi, in conclusione, l’Agenzia delle Entrate
è tornata a ribadire nella Circolare 3/E/2016 che “la sostituzione della caldaia, in quanto
intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto
di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione
straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di
risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.