07 DICEMBRE 2017
Uscito potenziato dalla Finanziaria 2018, il Sismabonus sarà adesso applicabile anche agli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari), alle cooperative di abitazione proprietà indivisa e agli enti aventi le loro stesse finalità sociali, purché aventi determinate caratteristiche: devono cioè essere istituiti in forma di società, corrispondere alla legislazione europea in materia di house providing ed essere operanti dal 31-12-2013. A parte queste novità, l’impianto della detrazione resta identico a quello già in vigore, ovvero uno sconto diluito in cinque rate annuali che di base ammonta al 50% della spesa, calcolato su un massimale di 96.000 euro. Il beneficio, però, si eleva in due casi, ovvero cresce al 70% della spesa quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del pericolo sismico tale da far derivare il passaggio dell’edificio a una classe di rischio inferiore, oppure cresce all’80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi inferiori.
Anche l’acquisto di immobili demoliti e ricostruiti secondo criteri antisismici (con o senza ampliamenti) è passibile di detrazione. Un bonus che al massimo può arrivare all’85% del prezzo di vendita, tenendo comunque in considerazione la solita soglia massima di spesa pari a 96.000 euro. A introdurre questa versione “special” del Sismabonus, applicato appunto anche alle compravendite immobiliari, è stata la manovrina dello scorso giugno, i cui effetti vengono dunque prorogati dalla Finanziaria. In tal senso, un termine di paragone abbastanza diretto lo si trova nell’acquisto detraibile di abitazioni facenti parte di complessi edilizi interamente ristrutturati, la cui cessione venga ultimata dalla medesima ditta autrice dei lavori. In quel caso la detrazione viene calcolata nella misura del 50% a partire dal 25% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare. Viceversa, per il Sismabonus applicato agli acquisti di fabbricati antisismici, lo sconto fiscale in dichiarazione viene distinto in due quote. A seconda infatti di quale sarà lo “scatto” di categoria antisismica attribuibile all’immobile dopo l’esecuzione dei lavori – cioè a ricostruzione ultimata – si potrà avere diritto a uno sconto del 75%, se l’edificio sarà migliorato di una classe rispetto alla situazione preesistente, o altrimenti dell’85% se il miglioramento sarà di due classi.
Poi, come nel caso della cessione di immobili facenti parte di complessi edilizi ristrutturati, anche il Sismabonus inerente alle abitazioni riedificate dispone che il loro acquisto sia ultimato entro 18 mesi dalla chiusura del cantiere. Essendo il costo di ricostruzione sostenuto dalla ditta, il 75-85% di bonus andrà a toccare il prezzo di acquisto. La detrazione massima auspicabile sarà dunque pari a 81.600 euro (diluibile nel consueto piano rateale di 10 tranches annuali), ovvero l’85% della soglia di spesa fissata convenzionalmente a 96.000 euro. Un’altra analogia, che rimanda stavolta ai lavori antisismici o di risparmio energetico effettuati a livello condominiale, è quella della cessione del credito all’indirizzo della ditta edile, laddove sussista l’incapienza fiscale dell’acquirente nonché potenziale beneficiario della detrazione. Tale cessione, appunto, è ammessa anche col Sismabonus derivante dall’acquisto delle abitazioni demolite e ricostruite.
Luca Napolitano