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Sconto o cessione: avvisi all’AdE entro il 29 aprile

 
15 APRILE 2022

Per regolarizzare la scelta di cessione del credito o di sconto in fattura sulle spese dei lavori a casa sostenute nel 2021 (Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, ecc.), il termine entro cui spedire le comunicazioni di cessione o sconto all’Agenzia delle Entrate, affinché gli importi non vengano inseriti nei modelli della precompilata 2022, è fissato al 29 aprile per via della proroga introdotta dal Dl Sostegni-ter. Il termine ordinario di trasmissione sarebbe stato infatti il 16 marzo, ma il testo normativo lo ha fatto slittare a fine aprile spostando di conseguenza anche la data a partire dalla quale le precompilate 2022 saranno messe a disposizione dei contribuenti: cioè non più dal 30 aprile ma a decorrere dal 23 maggio (ovviamente se occorre assistenza le sedi CAF ACLI restano sempre disponibili all’invio telematico della comunicazione).

Cessione del credito e sconto in fattura sono le due opzioni alternative al bonus applicato in dichiarazione, laddove non ci sia capienza fiscale da parte del contribuente, o si sia impossibilitati a goderne per ragioni riconducibili al regime di tassazione (ad esempio quando si gode di regimi fiscali sostitutivi come il forfettario). La scelta in ogni caso può anche nascere da ragioni di semplice volontà del contribuente, che invece di richiedere la detrazione nel 730 potrebbe optare per una di queste due scelte alternative. L'importante, però, è che l'opzione vada esercitata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, visto che l'Agenzia ha appunto bisogno di capire quali spese (relative ai lavori dei bonus casa) vadano inserite o meno nella precompilata, perché appunto su queste ultime è stata opzionata la via alternativa della cessione o dello sconto.

A introdurre queste due chance in relazione all’estesa “galassia” dei bonus casa è stato l’articolo 121 del Dl 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”). L’opzione, nel complesso, è sì valida per i cosiddetti interventi “trainanti” che costituiscono la spina dorsale del Superbonus 110% (senza di questi, infatti, la detrazione non potrebbe sussistere), ma di fatto era/è già valida anche per coloro che sostengono – negli anni 2020 e 2021 – tutte queste tipologie di lavori:


  • recupero del patrimonio edilizio (vedi manutenzione straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus 65%;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Quindi in sostanza, se non detraggo direttamente la spesa nel 730, posso cedere la detrazione alla ditta che mi esegue i lavori, la quale in cambio mi effettuerà lo sconto in fattura nella misura equivalente alla detrazione ceduta. Altrimenti posso cedere il credito a un istituto finanziario/banca/ecc. secondo i parametri dell’accordo che quell’istituto troverà con me o la ditta, ma comunque in sostanza, io cedente avrò anche in questo caso il costo dei lavori abbattuto se non del tutto azzerato.


Se allora nel 2021 sono state effettuate spese per le suddette tipologie di interventi, e se al posto della detrazione si sia voluto usufruire della cessione o dello sconto, ci sarà tempo ulteriore fino al 29 aprile per trasmettere con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione con cui verrà notificata la rinuncia al bonus fiscale X o Y in luogo appunto della sua cessione o dello sconto in fattura. Ovviamente per la trasmissione le nostre sedi CAF ACLI (già abilitate all’utilizzo della procedura web) prolungheranno la loro disponibilità fino al termine della proroga disposta dal Sostegni-ter.
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