Saldo IMU non dovuto dalle coppie con due abitazioni
07 DICEMBRE 2022
Il saldo IMU 2022, che scade venerdì 16 dicembre, non dovrà essere pagato dalle coppie i cui coniugi o gli uniti civilmente posseggano, risiedano e dimorino in due abitazioni distinte, siano esse collocate nel territorio dello stesso Comune o in due Comuni diversi. Non fa dunque differenza il luogo: l’esenzione varrà per entrambi gli immobili. Non solo, ma se in passato hanno pagato l’IMU su una delle due abitazioni, avranno adesso la facoltà di chiederne il rimborso al Comune entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento.
Questi, in estrema sintesi, gli effetti “pratici” della sentenza emessa il 13 ottobre dalla Corte Costituzionale (la n. 209/2022) circa l’illegittimità della norma che nel 2011 aveva introdotto l’IMU. Ovviamente non un’illegittimità totale, ma circoscritta alla parte in cui il legislatore ammetteva l’esistenza di un’unica abitazione principale legata non solo al possessore ma, se coniugato, anche al suo nucleo familiare, quindi in pratica un’abitazione in cui dimorasse e risiedesse il possessore con coniuge e figli.
Proprio sulla base di questo principio ci si era posti all’origine il problema delle coppie sposate con doppia abitazione. L’assetto, allora, che ne era uscito, aveva previsto inizialmente la possibilità di applicare se non altro – in deroga alla norma – la doppia esenzione solo per le coppie residenti in Comuni diversi, mentre per quelle residenti in due abitazioni nello stesso Comune l’esenzione sarebbe stata applicata soltanto su una delle due. Così si è andati avanti fino al dicembre 2021, dopodiché nell’ultimo anno (Decreto fiscale 2022) si è pensato di mettere tutti d’accordo con la scelta tranchant di abolire di netto la doppia esenzione per i coniugi con residenze in Comuni diversi. Morale: una sola esenzione per tutti.
L’ultima mossa è stata appunto quella della Consulta, che pronunciandosi con una sentenza di incostituzionalità ha ribaltato letteralmente la partita, allargando la doppia esenzione a tutte le coppie sposate/unite civilmente titolari di due case, che per le più disparate ragioni si trovano costrette a vivere sotto tetti diversi. Se allora, con la legge originaria, l’abitazione principale era quella dove vive il titolare col suo nucleo familiare (se esistente), a seguito della sentenza l’abitazione principale diventa l’immobile dove risiede e dimora il suo possessore, punto. Ogni riferimento al nucleo è stato quindi dichiarato inammissibile.
Ora questo cosa comporta in termini giurisprudenziali? Come spiega un’analisi tecnica del Sole 24 ore “le pronunce di illegittimità costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comportano non già l'abrogazione, la caducazione, l'annullamento o la nullità della norma illegittima, ma solo la sua disapplicazione, producendo un effetto che si pone a metà fra l'abrogazione (non retroattiva) e l'annullamento (anche retroattivo)”. Andando al sodo, disapplicazione vuol dire che la norma, dal momento in cui la sentenza viene pubblicata in Gazzetta, cessa di essere applicabile, quindi va da sé che il saldo 2022 non è dovuto.
Quanto invece all’eventuale acconto pagato a giugno, “il contribuente, qualora abbia altri cespiti imponibili, potrà compensare le somme versate con il saldo di dicembre”, quindi in pratica potrà pagare il saldo “spostando” in compensazione l’acconto versato a giugno, altrimenti chiederà il rimborso materiale della somma. Idem per le imposte pagate negli anni precedenti, che si potranno chiedere a rimborso entro il termine di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento. Di conseguenza non saranno rimborsabili le imposte pagate “prima del termine per la richiesta di rimborso”, quindi oltre 5 anni fa, essendo ormai decaduto il termine.
In conclusione, l’effetto “disapplicativo” innescato dalla sentenza sulla norma, è di fatto un decadimento di quest’ultima limitatamente al raggio temporale dei cosiddetti “rapporti ancora in corso”, quindi nella fattispecie sulle imposte future non più esigibili e su quelle rimborsabili per le quali non sia ancora decorso il termine per l’istanza di rimborso.
Luca Napolitano
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