Ravvedimento speciale: proroga fino al 30 settembre
07 APRILE 2023
Con la proroga disposta dal Decreto Bollette (già pubblicato in Gazzetta) che ne fa slittare il termine dal 31 marzo al 30 settembre 2023, il ravvedimento speciale diventa “specialissimo”: vengono infatti concessi sei mesi in più per sanare le dichiarazioni cosiddette “infedeli” relative ai periodi d’imposta 2021 e precedenti – in cambio di una sanzione più bassa del minimo irrogato ordinariamente: 1/18 dell’imposta dovuta invece di 1/10 – purché le relative violazioni non siano già state formalmente contestate dall’amministrazione.
Ravvedimento speciale: sei mesi in più per aderire
Come spiega la stessa Agenzia su Fiscooggi.it “lo slittamento dei termini del ravvedimento operoso speciale riguarda sia il termine per versare le somme dovute (prima o unica rata) sia la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse”, cioè in buona sostanza il 30 settembre è il termine entro cui andranno consegnate/trasmesse (anche tramite CAF ACLI) i modelli integrativi per correggere le dichiarazioni errate relativi agli anni 2021 e/o precedenti, e al tempo stesso andrà effettuato il pagamento della prima o unica rata di sanzioni e interessi sulla maggiore imposta non versata.
Ravvedimento speciale: nuove date per i pagamenti rateali
È chiaro che la proroga di sei mesi andrà ad incide a ricasco sul calendario di chi, eventualmente, dovesse scegliere il pagamento rateale successivamente alla prima scadenza del 30 settembre: “per questi contribuenti infatti – spiega l’Agenzia – le tappe dei successivi versamenti è stato rivisto con scadenze più ravvicinate considerando che l’ultimo appuntamento in cassa è il 20 dicembre 2024. Le ulteriori sette rate quindi hanno nuove date: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Su questi importi sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo”.
Ravvedimento speciale: per quali errori si applica
Le irregolarità ed omissioni sotto la lente del ravvedimento “speciale” possono essere quelle che di solito sono all’ordine del giorno quando si fa la dichiarazione: ad esempio la detrazione o deduzione non spettante di una certa spesa che però era stata comunque inserita, oppure un figlio o un genitore messi a carico che però non lo erano, o viceversa l’omissione di una CU relativa a un certo reddito percepito nell’anno d’imposta che di conseguenza aveva fatto abbassare la soglia dell’imponibile. Nello stesso tempo, oltre alla consegna del modello integrativo, si dovrà effettuare - come abbiamo detto - il pagamento in prima rata o unica soluzione:
- dell’imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
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