Rate bonus casa all’erede anche dopo la successione
31 OTTOBRE 2025
In caso di successione dell’immobile sul quale il titolare deceduto stava usufruendo del bonus lavori suddiviso nelle canoniche 10 rate annuali, il trasferimento del bonus all’erede (o agli eredi) avviene solo nel caso in cui l’erede stesso abbia la piena e diretta detenzione dell’immobile sul quale è in corso la detrazione.
A far luce sul “passaggio” di testimone dei bonus edilizi, è arrivato il principio di diritto n. 7 con cui l’Agenzia Entrate, sciogliendo i dubbi emersi durante l’attività di monitoraggio degli interpelli, ha fornito il 2 ottobre scorso alcuni chiarimenti in merito alle regole applicabili nei casi di successione ereditaria dell’immobile oggetto dei lavori, in modo tale da tracciare un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione.
In via generale, quando cambia la titolarità dell’immobile (quindi non necessariamente per l’apertura di una successione), le quote di detrazione che non verranno più fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne, salvo diversi accordi tra le parti interessate, per i successivi periodi d’imposta. Se però il trasferimento avviene per il decesso del contribuente che stava usufruendo della detrazione, lo sconto Irpef passerà per intero all’erede (eredi) che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Ora, per detenzione “materiale e diretta” si intende in pratica che l’immobile acquisito dall’erede dovrà essere appunto nella sua piena disponibilità per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Quindi, ad esempio, se l’erede dovesse decidere di dare l’immobile in affitto, oppure di concederlo in comodato d’uso, non potrà utilizzare le rate residue per tutte le annualità in cui verranno protratti la locazione o il comodato.
Tuttavia c’è anche un altro aspetto da valutare, che lascia stavolta una luce di maggior “permissività” sulla norma. L’Agenzia precisa infatti che per usufruire della detrazione trasmessa dal de cuius, la detenzione dell’immobile da parte dell’erede non debba necessariamente scattare nell’anno stesso di apertura della successione. Ciò che conta, quindi, è che la detenzione sussista di per sé durante tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue (vale a dire ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre), poi, se la condizione di detenzione materiale e diretta si verifica già nell’anno stesso di apertura della successione oppure in un anno successivo poco importa.
Di conseguenza l’Agenzia spiega che:
- se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione;
- se però negli anni successivi uno o più eredi acquisiranno la detenzione dell’immobile secondo il requisito prestabilito dalla norma, gli stessi potranno a quel punto beneficiare delle eventuali quote annuali residue.
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