Prima casa: regole più leggere per chi lavora all’estero
04 DICEMBRE 2024
Ok alle agevolazioni prima casa se l’acquirente italiano si trova all’estero per lavoro al momento della stipula del contratto di acquisto dell’immobile. Di contro l’agevolazione decade se l'acquirente, pur residente all'estero, alla firma del contratto si trova in Italia senza effettuare il trasferimento della residenza nel Comune dell’abitazione acquistata entro i successivi diciotto mesi. Tantomeno sarebbe possibile – se non fosse appunto rispettato il requisito dei diciotto mesi – rettificare la dichiarazione con la quale il contribuente si era impegnato al trasferimento.
La questione qui delineata si riferisce al caso di una contribuente italiana residente all’estero per lavoro, ma trasferita momentaneamente in Italia, che in un interpello all’Agenzia delle Entrate ha chiesto delucidazioni sulla possibilità (a suo dire fattibile) di vedersi riconosciute le agevolazioni fiscali prima casa per l’acquisto di un immobile avvenuto durante periodo di rientro in Italia (la cittadina è comunque iscritta all’AIRE), periodo tutt’ora in corso in cui lei ha lavorato (e lavora) con contratti a tempo determinato.
Questa signora nel 2023 ha appunto acquistato un’abitazione in Italia beneficiando delle suddette agevolazioni e al momento del contratto ha dichiarato (nell’atto di compravendita) che “l'immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto”. Ciononostante la contribuente aveva anche aggiunto di voler tuttavia conservare la residenza all’estero mantenendo così l’iscrizione AIRE, e chiedendo se fosse possibile, al fine di non perdere le agevolazioni, rettificare tramite un atto integrativo la dichiarazione medesima relativa all’impegno di trasferire la residenza entro i canonici diciotto mesi.
Più esattamente la signora intendeva dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per gli acquirenti trasferiti all'estero per ragioni di lavoro, e che al momento della stipula era:
- cittadina italiana trasferita all'estero (dove ha svolto la propria attività lavorativa);
- iscritta all'Aire;
- stata residente in Italia nei cinque anni precedenti al trasferimento all'estero.
Nell’esaminare il caso proposto, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere negativo con la risposta 328/E del 2 dicembre, dicendo che la soluzione proposta dalla contribuente non permette di superare il mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi successivi alla firma del contratto. A tal riguardo l’Agenzia richiama la Circolare n. 3/2024 dove si chiarisce che possono accedere al beneficio fiscale le persone che al momento dell’acquisto siano già effettivamente trasferite all’estero per motivi di lavoro, cosa appunto non riscontrabile nel caso dell’interpello. La signora, infatti, pur residente all’estero, al momento dell’acquisto si trovava comunque in Italia, svolgendo oltretutto attività lavorativa. Di conseguenza, il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi non è “aggirabile” tramite la rettifica della dichiarazione resa al momento del contratto.
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