30 SETTEMBRE 2024
Il premio di fine master conseguito dagli allievi più meritevoli, non è da considerare un reddito assimilabile al lavoro dipendente, ma va collocato nella casella dei cosiddetti redditi diversi assoggettabili a ritenuta alla fonte. La questione viene affrontata nella risposta 184 del 16 settembre 2024, che l’Agenzia delle Entrate ha fornito per dirimere i dubbi di una studentessa destinataria di una somma-premio da parte dell’università presso la quale aveva frequentato un master di secondo livello, per essere risultata fra i partecipanti che avevano ottenuto i voti migliori.
La studentessa, ritenendo di poter recuperare la ritenuta alla fonte pari al 25% che si era vista applicare sul premio in denaro, ha dunque chiesto numi all’Agenzia, la quale però ha chiarito quanto accennavamo, ovvero che tali somme-premio, ai fini Irpef, sono da considerare dei redditi diversi suscettibili della suddetta ritenuta al 25%. Non sono invece assimilabili ai redditi di lavoro dipendente perché attribuiti alla conclusione del percorso formativo, non al principio, e quindi non finalizzati alla frequenza del master.
Il perché, ha spiegato l’Agenzia, va ricollegato alla distinzione che si fa nel TUIR tra redditi assimilabili al lavoro dipendente e appunto redditi “diversi”. Nel primo caso la natura di reddito assimilabile è attribuita, fra le altre, anche alle “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. Si tratta insomma di elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione. Nel caso invece dei redditi diversi, l’art. 67 del TUIR include “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Vi è dunque un confine sostanziale fra le prime e le seconde somme, che può orientarci nel discernere l’esatta collocazione fiscale dell’importo conseguito dalla studentessa, il quale va indubbiamente inquadrato nella sua natura di premio ex post, non di assegno per lo studio versato ex ante. La temporalità è la chiave: per quanto riguarda i redditi assimilabili, il TUIR parla espressamente di “premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”, il che presuppone una somma versata per accompagnare e sostenere lo studente dall’inizio del percorso didattico fino al suo compimento.
Di contro, nel caso della studentessa, il premio è stato riconosciuto soltanto una volta concluso il master, tenendo conto del voto finale o, a parità di voto, sulla base dei risultati ottenuti nelle prove intermedie. Il sussidio non era dunque finalizzato a sostenere la studentessa durante la frequenza del corso, bensì a premiarla (lei, come anche gli altri studenti dimostratisi più bravi) alla conclusione del percorso formativo. In tal senso, quindi, la somma post-master va a collocarsi in una logica premiale riscontrabile nelle parole dell’art. 67 del TUIR quando parla appunto di somme attribuite “in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”, sulle quali va applicata la ritenuta del 25%.
Luca Napolitano