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Possibile rimborso della spesa Superbonus fuori dal 90%

 
27 SETTEMBRE 2023

Dal 2 al 31 ottobre sarà possibile trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ricevere il contributo economico previsto dal Dl 176/2022 con cui si è stabilito di “rifondare” in un certo senso una parte dei contribuenti che avendo sostenuto delle spese di Superbonus nel 2023, non potranno contare nei modelli 730 dal 2024 in poi (il bonus è infatti suddiviso in rate annuali) sulla detrazione piena del 110%, essendo stata questa declassata al 90% dalla Legge di Bilancio 2023. Un po’ come a dire: signori ci spiace, il 110 non è più fattibile, ma se non altro per alcuni di voi saremo in grado di rimborsare a fondo perduto la quota di spesa non coperta dalla detrazione scesa al 90%.

L’istanza dovrà quindi essere trasmessa online compilando l’apposito modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia. La finestra temporale a disposizione per l’invio è quella che abbiamo indicato: 2-31 ottobre 2023. Di conseguenza saranno prese in considerazione solo le spese effettuate dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023, mentre le famiglie che dovessero effettuare pagamenti di Superbonus tra novembre e dicembre resteranno per forza di cose all’asciutto, salvo sperare che il Governo non pensi nel prossimo futuro a un contributo-bis appositamente per non escludere quest’ultima porzione di contribuenti.

Una cosa però va chiarita: l’invio dell’istanza non garantirà di per sé l’erogazione del contributo. Le risorse stanziate per l’iniziativa ammontano infatti a 20 milioni, quindi è tale il “recinto” economico entro cui sarà possibile accontentare le richieste che perverranno. Tutto dipenderà insomma da quante saranno le istanze: è chiaro che se dovesse arrivarne una mole per una cifra complessiva al di sotto dei 20 milioni, tutti riceveranno la loro quota spettante, in caso contrario, cioè qualora i contributi richiesti fossero superiori ai fondi disponibili, due sono le situazioni che potranno presentarsi.

“Se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti – spiega l’Agenzia su FiscoOggi.it – sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente, ma non in base alla data di trasmissione dell’istanza stessa, bensì in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese nel 2023. Dopodiché, iniziando con le istanze relative ai bonifici disposti dal 1° gennaio 2023 in poi, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi”. Infine, la percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà comunicata entro il 30 novembre 2023, con un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.

Ora, descritto lo scenario a posteriori sulla gestione delle istanze, vediamo adesso i requisiti necessari per poterle tramettere. Ve ne sono due. Il primo riguarda l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la quale deve essere posseduta, almeno in quota, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e deve essere destinata a propria abitazione principale. Sono poi oggetto di contributo anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte.

Il secondo requisito riguarda invece la capacità economica del contribuente, che ha sostenuto la spesa: il reddito di riferimento dell’anno 2022 non deve superare 15.000 euro. Per reddito però non viene inteso quello individuale di chi tramette l’istanza. La cosa è un po’ più complessa, nel senso che il provvedimento ha stabilito un meccanismo di determinazione del reddito che chiama in causa anche quello degli eventuali familiari: in pratica occorre sommare il reddito complessivo del richiedente e dei familiari presenti nel nucleo e poi dividere il risultato per uno dei coefficienti (cosiddetto “numero delle parti”) indicati nella tabella allegata al Decreto 176/2022. In questo modo si otterrà quindi una sorta di “reddito medio” del nucleo, che per poter ottenere il contributo non dovrà appunto superare la soglia di 15.000 euro.
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