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Per l’IVA sul veicolo adattato basta la patente speciale

 
13 FEBBRAIO 2026

La patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale provvista dell’indicazione dei codici di adattamento del veicolo è sufficiente per accedere all’aliquota Iva del 4% sull’acquisto del veicolo adattato per la guida di una persona disabile. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta 35 dell’11 febbraio 2026, dove per altro viene specificato che la riduzione dell'aliquota non è legata al possesso di una certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge 104/1992. Andrà comunque dichiarato che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

L’agevolazione spetta ai soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, per i quali è appunto sufficiente che la patente speciale riporti gli adattamenti prescritti per la guida. Il chiarimento è stato richiesto da un contribuente non in possesso di certificazione di handicap o invalidità ai sensi della Legge 104, ma appunto titolare di una patente speciale rilasciata dalla commissione medica locale sulla quale sono stati indicati gli adattamenti necessari alla guida.

L’Agenzia, ripercorrendo il contesto normativo di riferimento, chiarisce anzitutto che ai sensi del Dl 121/2021 nel caso di soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, la patente speciale che riporta gli adattamenti prescritti è da considerarsi documento idoneo a comprovare la condizione richiesta per l’agevolazione fiscale sull’acquisto di un veicolo. Inoltre, il Dm del 16 maggio 1986, "individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione e definisce che essi possono essere anche di serie, purché prescritti dalla commissione medica locale e riportati in patente".

La disciplina della patente speciale per le persone con disabilità trova il suo fondamento nel codice della strada, secondo il quale "i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio". Inoltre, "l'accertamento dei requisiti fisici e psichici (...) è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale".

L’Agenzia aveva infine già chiarito con la Risoluzione 40/2023 che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni Iva sull'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti devono presentare la seguente documentazione:

  • copia semplice della patente posseduta contenente l'indicazione degli adattamenti alla guida prescritti dalle commissioni mediche locali;
  • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
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