26 LUGLIO 2024
Le somme che l’azienda corrisponde al lavoratore a titolo risarcitorio (cosiddetto principio del “danno emergente”) vanno sottoposte a tassazione separata, non avendo una precipua natura retributiva. Lo ha ribadito una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (la 130/2024), nella quale si esamina il caso di una società condannata dal giudice a versare a un’ex lavoratrice dipendente un'indennità risarcitoria complessiva nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento.
La stessa società interpellante ritiene che il risarcimento sia finalizzato in realtà alla mera reintegrazione del mancato reddito e che vada quindi inquadrata secondo il principio opposto del “lucro cessante”, cosa che presupporrebbe la tassazione ordinaria ai fini IRPEF. Pertanto viene chiesto quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare sulle somme corrisposte alla lavoratrice, se ordinario o separato.
L’Agenzia ricorda allora la differenza cui abbiamo appena accennato, che distingue appunto gli indennizzi relativi a determinati redditi non conseguiti, soggetti a tassazione ordinaria se destinati a compensare il mancato guadagno (lucro cessante), e quelli che invece hanno lo scopo risarcitorio di “sanare” una perdita economica, cioè un vero e proprio danno emergente, mancando in quest’ultimo caso la mera funzione sostitutiva di un normale trattamento retributivo.
Più banalmente, qualora il giudice accerti l’esistenza di una violazione, quindi di un dolo, in base al Dlgs 81/2015 è prevista la condanna del datore di lavoro “al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (…). La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.
Di qui l’inquadramento fiscale dell’indennizzo non come trattamento retributivo ma come somma risarcitoria a fronte di un dolo, che in tal caso andrà assoggettata a tassazione separata.