19 SETTEMBRE 2025
Non serve stabilire la residenza nell’immobile ristrutturato per applicare la detrazione maggiorata al 50% prevista dal bonus edile 2025. Questo, nella sostanza, è il succo della risposta 244 del 16 settembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole a un interpello posto da un appartenente alle forze dell’ordine che sta ristrutturando un immobile nel quale non ha trasferito la propria residenza, ma per il quale vorrebbe usufruire dell'aliquota di bonus al 50% destinata agli immobili impiegati come abitazione principale (su tutti gli altri, invece, diversi dall’abitazione, vige infatti quest’anno l'aliquota minore del 36%).
Con la Legge di Bilancio 2025, la normativa sui cosiddetti “bonus casa” (ristrutturazioni, ecobonus, ecc) è stata rivista in maniera significativa, specialmente attraverso la rimodulazione delle percentuali spettanti. Fino al 31.12.24 i bonus prevedevano infatti una detrazione “uniforme” (a prescindere dalla tipologia di immobile residenziale) pari al 50% delle spese sostenute entro un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. L’ultima finanziaria ha quindi modificato l’assetto, prevedendo per il 2025 la detrazione del 50% sulle sole abitazioni principali, e abbassandola al 36% sulle seconde case, mentre per il biennio 2026-27 scatterà l’abbassamento delle due aliquote dal 50 al 36% e dal 36 al 30%.
Ora, quanto al concetto di “abitazione principale”, l’Agenzia nella sua risposta prende come riferimento la definizione del TUIR (articolo 10, comma 3-bis), secondo la quale “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Considerato allora che la Legge di Bilancio 2025 non ha previsto delle disposizioni particolari a favore del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare (non c’è, tanto per capirci, un’esenzione esplicita che svincoli il militare dal requisito della dimora), l’Agenzia ritiene che nel caso esaminato il dipendente potrà sì fruire della detrazione in misura maggiorata pari al 50% senza che vi sia la necessità di spostare la residenza nell’immobile, ma a condizione che lo stesso immobile sia poi adibito ad abitazione principale secondo la suddetta definizione, ovverosia che divenga la dimora abituale del possessore o dei suoi familiari.