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Per i figli a carico disabili basta l’articolo 3 della 104

 
02 OTTOBRE 2026

Ai fini della detrazione riconosciuta sui figli disabili a carico è sufficiente che l'attestazione medica di invalidità riporti il riferimento al solo articolo 3 della Legge 104/92, senza che sia ulteriormente specificato il comma. Una faq dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 14 settembre su FiscoOggi.it contribuisce così a far chiarezza su uno dei “tarli” più ricorrenti da parte delle famiglie che hanno al loro interno dei figli disabili.

Il dubbio nasce dal fatto che il citato articolo 3, strutturato su tre commi, di cui il primo definisce sommariamente qual è la "persona con disabilità", al terzo comma alza il livello di gravità dell'handicap stabilendo che "qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". Di qui appunto il dubbio di molti genitori che avendo figli disabili vogliono sincerarsi che ai fini del beneficio fiscale possa bastare il "semplice" articolo 3 e non anche la specifica del terzo comma.

A questo proposito la rassicurazione dell'Agenzia è molto chiara: il solo articolo 3 può bastare. L'aspetto della disabilità, oltretutto, a partire dal gennaio 2025 (per effetto della Legge di Stabilità di quell'anno), ha assunto un'importanza decisiva nel mantenimento della detrazione sui figli a carico. Attenzione: non ci riferiamo alle detrazioni che riguardano gli oneri, cioè le spese mediche, scolastiche, sportive, che sono tutt'altra cosa, ma proprio al beneficio applicato sulla condizione economica del figlio, che viene appunto considerato fiscalmente "a carico" se risulta titolare di un reddito pari o inferiore a 4.000 euro (fino a 24 anni) oppure a 2.840,51 euro da 25 a 30 anni.

Il punto è che la manovra economica del 2025 ha disposto l'interruzione strutturale delle detrazioni sui figli a carico successivamente al compimento dei 30 anni, e i primi effetti del taglio si sono avuti proprio nel 730 di quest'anno, riferito appunto al 2025. Il beneficio quindi persiste, stante il requisito reddituale, per tutti i figli che vanno dai 22 ai 30 anni (fino ai 21 anni i genitori percepiscono invece l'Assegno Unico), dopodiché cessa, a meno che il figlio non abbia certificata una qualche disabilità ai sensi della Legge 104/92.

Ecco allora che la certificazione di invalidità, rilasciata da un'apposita commissione medica, fa da "lasciapassare" ai fini della prosecuzione del beneficio. Fino al 2024, quando ancora le detrazioni sui figli a carico non avevano la tagliola per gli over 30, sarebbe servita per aver diritto alla maggiorazione rispetto alla detrazione “standard” riservata comunque ai figli non disabili, a patto di essere titolari di un reddito annuo entro i 2.840,51 euro. Ora invece, col blocco applicato a chi ha sopravanzato la trentina, il certificato diventa fondamentale per non perderla la detrazione, e come chiarisce la faq dell'Agenzia, è sufficiente che la disabilità venga accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, "senza che sia specificato il riferimento al comma 3 del medesimo articolo".

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