27 NOVEMBRE 2024
Condizione necessaria ai fini della corretta adesione al regime forfetario – con aliquota agevolata al 5% a decorre dal periodo d'imposta in cui l'attività ha inizio e per i successivi quattro anni –, è che l’attività intrapresa non costituisca una mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui quest’ultima consista in un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
È il succo della risposta 226 del 22 novembre con cui l’Agenzia delle Entrate dirime la questione posta da una contribuente relativamente all’applicazione del regime fiscale sostitutivo. Nell’interpello la contribuente, che nel medesimo periodo d’imposta è passata da lavoratrice dipendente a lavoratrice autonoma (in regime IVA ordinario), sostiene infatti di poter accedere al regime forfetario solo a partire dal secondo anno di attività, considerato che per il primo (presunto inizio della nuova attività) non ha potuto usufruire di tale regime e della relativa aliquota del 5% per via del superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente.
Regime forfetario: per quali attività si può chiedere
In risposta alla domanda, l’Agenzia richiama anzitutto il contenuto della Circolare 10/E del 2016, nella quale si evidenziava che il vincolo per cui la nuova attività non possa essere collegata a una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, è giustificato da un chiaro obiettivo antielusivo; cioè lo “spirito” della norma è di evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza, sfruttando ad esempio la semplice variazione del codice Ateco per dimostrare un presunto avvio di nuova attività.
Regime forfetario: esclusa la mera prosecuzione dell’attività
Ribadendo pertanto il presupposto tassativo della non-prosecuzione della medesima attività, sarà indispensabile valutare se la nuova attività si rivolga alla medesima clientela e necessiti delle stesse competenze lavorative. Ne consegue ad esempio che se il contribuente dovesse scegliere di esercitare la medesima attività rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento, emergerebbe la condizione di una sostanziale continuità.
Regime forfetario: divieto di passaggio dal regime ordinario
Di conseguenza, in relazione al quesito formulato dalla contribuente, l’Amministrazione ritiene che nei suoi confronti l'aliquota agevolata non possa trovare applicazione dal momento che la previsione di tale aliquota, come anticipato, è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario fin dal principio e non dal secondo anno, come invece è accaduto nel caso della contribuente. Coloro quindi che iniziano una nuova attività in regime ordinario, e solo successivamente vogliono subentrare nel regime forfetario, continuando però a svolgere la medesima attività, non potranno beneficiare dell'aliquota agevolata del 5%.