11 NOVEMBRE 2024
Nessuna detrazione possibile sui premi delle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei dipendenti se i premi delle medesime polizze non concorrono alla formazione del reddito complessivo dei lavoratori. Questo il succo della risposta 218 del 6 novembre con cui l’Agenzia Entrate ha dato parere negativo all’interpello di un datore di lavoro che in qualità di sostituto di imposta riteneva che ciascun dipendente beneficiario potesse portare in detrazione la quota dei premi versata in suo favore.
Ai fini delle detrazioni per oneri, l'articolo 15 del Tuir stabilisce che “dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto”.
A questo riguardo l’AdE, con la Circolare 7/2021, aveva spiegato che la detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi a una polizza vita collettiva stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente. Affinché però un onere possa essere detratto è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. Ne consegue allora che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.
Nella Risoluzione 391/E del 2007 è stato infatti chiarito che i lavoratori hanno sì diritto a fruire della detrazione d'imposta relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ma nel caso in cui i premi assicurativi non concorrano, come nel caso del datore di lavoro interpellante, alla formazione del reddito complessivo, gli stessi non possono essere detratti.
(Fonte Fiscooggi.it)