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Niente Bonus al 50% per chi risiede all’estero

 
12 NOVEMBRE 2025

Il possessore di un’abitazione in Italia residente all’estero, se esegue dei lavori di ristrutturazione sull’immobile, potrà sì beneficiare del bonus fiscale, ma solo nella formula ridotta del 36%. La residenza infatti stabilita all’estero fa escludere automaticamente che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del possessore, e di conseguenza toglie di mezzo l’applicazione della detrazione maggiorata al 50%. Su questo verte la risposta 273 del 27 ottobre 2025, che l’Agenzia delle Entrate ha fornito a un contribuente italiano iscritto all’Aire e residente fiscalmente in Svizzera.

Il richiedente nel 2025 ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su una casa di sua proprietà situata in Italia, dove si reca per soggiorni temporanei, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali. In virtù, quindi, di questo utilizzo personale dell’immobile – non locato né occupato da altri in sua assenza –, il contribuente, considerando la sua particolare condizione fiscale, ha domandato se possa beneficiare della detrazione (Bonus Ristrutturazioni) e in particolare secondo quale aliquota, se al 50 o al 36%, per le spese sostenute.

La risposta dell’Agenzia è certamente positiva per quanto concerne il diritto di per sé ad applicare il bonus, che però appunto potrà essere riconosciuto solo al 36% anziché al 50, visto che all’immobile manca il requisito di abitazione principale, presupposto indispensabile ai fini dello sconto maggiorato. Questo perché la Legge di Bilancio 2025 ha rimodulato in modo significativo il regime di tutti i cosiddetti “bonus casa”. In breve, salvo alcune eccezioni, ha abbassato la detrazione dal 50 al 36% per le spese sostenute nel 2025, portandola invece al 30% per le spese sostenute negli anni 2026-2027. L’aliquota invece, come negli anni precedenti, è rimasta al 50% nel 2025 se l’immobile oggetto degli interventi è adibito ad abitazione principale del possessore o del titolare di un diritto reale, mentre scenderà al 36% (salvo proroghe disposte nella prossima manovra) per il biennio 2026-2027.

Il concetto di abitazione principale è ormai abbastanza noto, ovvero l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Tra l’altro la Risoluzione 136/2008 ha proprio specificato che la residenza all’estero (come nel caso del contribuente che risiede in Svizzera) esclude che l’immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale. Automaticamente, quindi, viene a cadere il requisito di “abitazione principale” necessario per accedere alla detrazione del 50%, senza escludere, comunque, quella ordinaria del 36%.

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