22 SETTEMBRE 2023
La detrazione sui nidi abbraccia tutti gli asili, sia pubblici che privati. È un tipo di beneficio, questo, di cui vale la pena rammentare le regole, visto non solo il periodo di riapertura delle strutture d’infanzia, in cui le famiglie cominciano a inquadrare l’onere economico cui andranno incontro, ma vista anche l’imminente scadenza del 2 ottobre ai fini del 730/2023, che resta ancora una data da cerchiare in rosso per gli ultimi ritardatari sulla tabella del fisco (
chi ancora non l’ha fatto può dunque rivolgersi a CAF ACLI).
Detrazione asilo nido: quali requisiti
Proviamo allora a sciogliere gli eventuali dubbi che restano. Per il fisco il requisito che davvero incide sul diritto alla detrazione è “l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido” da parte del bimbo. Lo abbiamo specificato perché sebbene il legislatore identifichi l’età compresa tra i tre mesi ed i tre anni quale “forbice” anagrafica nella quale frequentare le strutture nido, sul piano fiscale l’Agenzia afferma appunto che “ai fini della detraibilità della spesa sono l’ammissione e la frequenza dell’asilo” gli elementi che contano, “e non anche l’età e il compimento degli anni del minore”; un po’ a voler dire che il genitore di un bimbo regolarmente ammesso alla frequentazione del nido, che abbia magari compiuto quattro anni nel corso dell’anno, potrà comunque beneficiare della detrazione nel 730. Detrazione, inoltre, che funziona sempre per “principio di cassa” (cioè se spendo nel 2022, detraggo nel 2023) a prescindere – specifica l’Agenzia – dall’anno scolastico cui si riferiscono le spese (facendo un esempio pratico, un eventuale saldo pagato al nido nel 2022 a completamento della retta 2021, lo detrarrò comunque nel 730/23; così come un eventuale anticipo pagato nel 2022 sull’iscrizione per il 2023 andrà sempre a finire nel modello 2023).
Detrazione asilo nido: il tetto di spesa
Quanto al tetto economico del beneficio, fin dal 2006, quando la detrazione fu istituita, è rimasto sempre invariato: 632 euro, che rappresentano – attenzione – non la detrazione effettiva, cioè non lo sconto concreto sull’imposta, bensì la soglia massima di spesa ammessa alla detrazione, la cui reale misura è del 19%. Quindi in buona sostanza il genitore, per a ciascun figlio, detrae il 19% fino a un massimo di spesa pari a 632 euro, vale a dire 120 euro; anche spendendo importi annui maggiori a 632 euro, il 19% di detrazione verrebbe comunque calcolato sul tetto di 632. Da questi andrebbero poi tolte le eventuali quote rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU.
Detrazione asilo nido: come spartirla fra genitori
A norma la detrazione va ripartita tra i genitori in base all’onere sostenuto. Vi sono poi le frequenti soluzioni intermedie che permettono di applicare la detrazione anche al di là di ciò che risulta dalle fatture/quietanze o dai bollettini, fermo restando l’obbligo del pagamento con metodo tracciabile. Cioè: qualora il documento di spesa fosse intestato unicamente al bimbo, o magari a un solo genitore, sarebbe comunque possibile specificare le esatte quote di spesa imputabili a ciascuno dei genitori annotandole a penna sul documento, così appunto da dare a entrambi la possibilità di detrarre ciascuno la sua quota di spesa. Stessa cosa, ma al contrario, se ad esempio il documento fosse intestato a entrambi i genitori, A e B, ma la spesa fosse stata sostenuta solo dal genitore B. In tal caso B potrebbe annotare sul documento che l’intero importo è ascrivibile solo a lui/lei quale unico beneficiario della detrazione.
Detrazione nido non cumulabile col bonus INPS
Un ultimo aspetto da rimarcare (come informavamo in
questa news) è il divieto di cumulabilità fra la detrazione e il contributo INPS del bonus nido. Fra i due benefici vi è dunque un rapporto di alternatività, secondo cui una cosa esclude automaticamente l’altra. Questo perché è evidente che lo spirito della detrazione è quella di “premiare” un esborso che il contribuente affronta di tasca propria, mentre il pagamento al genitore di un assegno (il bonus appunto) per far fronte alle rette di frequenza del nido, esclude a priori l’ulteriore detraibilità delle stesse.
Luca Napolitano