26 GIUGNO 2026
Se successivamente alla fine dei lavori la casa smette di essere l'abitazione principale del titolare, il bonus fiscale potrà comunque essere riconosciuto con la sua formula maggiorata al 50%, vale a dire l'aliquota riservata alle abitazioni principali. L'importante, infatti, è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale all’inizio o, in alternativa, al termine dei lavori. Se dunque, dopo la conclusione degli interventi, la situazione cambiasse, e quindi l'immobile diventasse una seconda abitazione, l'agevolazione al 50% verrebbe comunque mantenuta.
A tale conclusione arriva la risposta 119/2026 fornita dall'Agenzia delle Entrate riguardo al caso di un ufficiale delle Forze armate che a gennaio 2026, insieme alla moglie, ha acquistato un’abitazione e vi ha trasferito la residenza, avviando degli interventi di ristrutturazione che si sono protratti da marzo a maggio. Essendo stato però trasferito a giugno presso un’altra sede nella quale dimorerà per circa due anni con l'intera famiglia (dovendo insomma lasciare la casa acquistata su cui ha già effettuato i lavori), l’ufficiale ha chiesto se può comunque mantenere la detrazione maggiorata al 50%.
Tenendo conto che in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per usufruire del bonus al 50% il contribuente deve anzitutto risultare “titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori" e che la stessa unità immobiliare deve essere "adibita ad abitazione principale nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente", l'Agenzia ha dato risposta positiva all'interpello del contribuente. Per altro, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione al 50% si applica lo stesso "a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori".
Alla luce quindi di tali disposizioni, l’Agenzia ha espresso parere favorevole all’istanza del contribuente, chiarendo che una volta maturato il diritto alla detrazione maggiorata, derivante dal fatto che l'immobile era comunque abitazione principale del possessore e della sua famiglia sia all'inizio che alla fine del cantiere (quindi a marzo e a maggio 2026, prima ancora che sopraggiungesse il trasferimento), la successiva perdita della destinazione dell’immobile ad abitazione principale non comporta la decadenza dal beneficio. Pertanto l’istante può fruire della detrazione nella misura del 50%, a condizione appunto che l’immobile fosse effettivamente adibito ad abitazione principale al termine degli interventi di ristrutturazione.