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Nel Modello 730 occhio di riguardo sul leasing abitativo

 
14 MARZO 2018

Per il leasing abitativo il trattamento fiscale di favore si avvicina a quello sui mutui ipotecari. La detrazione infatti del 19%, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, tocca non solo le spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo, ma anche gli importi pagati a fronte dell’esercizio dell’opzione finale per il riscatto dell’immobile, presupponendo così le medesime “condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari”. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate in una Circolare del 2016.

Tali “condizioni già previste”, valide tanto per la detrazione sui mutui quanto per la detrazione sui contratti di leasing, sono dunque da intendersi (non essendo più specifico il testo dell’Agenzia) come la titolarità del contratto di leasing e dell’immobile, esattamente come avviene per il mutuo, la cui detrazione dispone appunto che il beneficiario sia al tempo stesso intestatario dell’immobile e del contratto. Oltretutto è necessario che l’immobile risulti come un’abitazione principale, se non del beneficiario quanto meno di un suo familiare, inteso come coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado.

Fin qui i punti in comune. Quello che invece determina la differenza fra le due detrazioni è il fatto che sui canoni di leasing e sul prezzo finale di acquisto dell’immobile, il beneficio fiscale scatta solo per i contribuenti che posseggano un reddito complessivo (inteso come reddito individuale imponibile) non superiore a 55.000 euro. “Tale condizione – precisava l’Agenzia – non è richiesta per l’intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l’agevolazione, come risulta dalla relazione tecnica, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito”. Traducendo: fa fede il reddito complessivo rilevabile al momento della stipula del contratto; se il contribuente poi si arricchisce, buon per lui, ma il suo arricchimento non inficerà sul godimento del bonus.

Oltretutto è prevista anche la variazione, a seconda dell’età, dell’importo massimo sul quale viene calcolata la detrazione. Difatti:

  • per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di 20.000 euro;
  • per i soggetti, invece, che compiono, o hanno già compiuto, 35 anni alla data di stipula del contratto, le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.

Va infine ricordato che la detrazione, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, è riconosciuta sui “canoni e i relativi oneri accessori” pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è “subordinata all’effettivo pagamento degli stessi da parte dell’utilizzatore, certificato dall’ente concedente”. È però altrettanto vero che non sono detraibili gli oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili, regola anch’essa analoga a quella in vigore sui mutui.

Luca Napolitano

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