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Modello RED entro 30 marzo sia ordinari che solleciti

 
15 MARZO 2023

È volata finale per i Modelli RED ordinari 2022 (anno 2021) e sui solleciti 2021 (anno 2020). Le sedi CAF ACLI resteranno infatti disponibili, sia all’acquisizione che all’elaborazione dei modelli, fino al 30 marzo, termine di chiusura delle suddette campagne ordinaria-solleciti.

Modello RED: a cosa serve

Sono chiamati alla presentazione del Modello RED, cioè una dichiarazione reddituale diversa dal 730 o dall’ISEE, i titolari di prestazioni specifiche INPS a sostegno del reddito. Lo scopo è quindi quello di comunicare all’ente previdenziale i propri redditi e, qualora previsto, anche i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare.

Modello RED: come si presenta

Il Modello RED va presentato solo in taluni casi avvalendosi o delle strutture territoriali INPS oppure appunto di CAF o altri soggetti convenzionati con l'INPS. Ad esempio, un pensionato che percepisce una certa prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, e oltre ad aver percepito i redditi dichiarati nel Modello 730 ne possiede altri non dichiarabili nel 730, sarà obbligato a fare il RED per dimostrare che il suo livello economico è comunque tale da essere meritevole della prestazione di sostegno.

A tal riguardo l’INPS non invia più a domicilio, come accadeva anni fa, le singole comunicazioni cartacee per segnalare l’obbligo di presentazione del modello reddituale. Ciò significa che sarà il pensionato stesso a doversi informare sull’obbligo o meno di presentare il Modello RED, e per questo potrà rivolgersi, se non direttamente all’INPS, alle sedi territoriali di un intermediario come CAF ACLI proprio perché i CAF sono abilitati a sapere se per il pensionato Tizio o Caio ricade o meno l’obbligo del RED.

Modello RED: chi deve presentarlo

Per essere più precisi, devono obbligatoriamente presentare il Modello RED entro il 30 marzo:

  • i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i loro redditi perché alcuni non sono dichiarabili sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI), per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'Irpef;
  • coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma che sono in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione, ad esempio coloro che hanno un reddito da pensione più il reddito dell’abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, come per esempio i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Modello RED: quando non va presentato

Viceversa non devono presentare il Modello RED i residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato integralmente all'Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Modello REDDITI) tutti i redditi (propri e dei familiari) rilevanti ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito. In questi casi, infatti, l’INPS acquisisce sempre le informazioni reddituali direttamente dalla banca dati dell’Agenzia o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.
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