Modello EAS attaccato a Pasqua: invii entro il 2 aprile
22 MARZO 2024
Quest’anno il 31 marzo cade di Pasqua, dunque ci sarà tempo fino al 2 aprile (considerando che il primo è Pasquetta) per trasmettere il Modello EAS, cioè la dichiarazione con cui gli enti associativi (politici, religiosi, sindacali, assistenziali, culturali, ecc) sono chiamati a comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso dell’anno precedente (in tal caso 2023) sui dati rilevanti che potrebbero dar diritto a – o viceversa far decadere da – determinati benefici fiscali, come ad esempio la non imponibilità dei contributi. In questi casi, appunto, il modello deve essere presentato entro la data convenzionale del 31 marzo (o se festiva entro il primo giorno utile successivo) dell’anno seguente al verificarsi della variazione, dopodiché appunto scatterà l’acquisizione o la revoca dei suddetti benefici.
Modello EAS: chi deve trasmetterlo?
Il Modello EAS – ribadiamo – va trasmesso unicamente se in ballo ci sono variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati (per assistenza si può quindi chiedere aiuto a CAF ACLI). L’obiettivo, in buona sostanza, è quello di contrastare eventuali frodi, tutelando al tempo stesso le vere forme associazionistiche meritevoli delle agevolazioni.
Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- i messaggi pubblicitari;
- l’ammontare medio delle entrate complessive;
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute;
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti;
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Modello EAS: come si invia?
La trasmissione del Modello EAS deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato (come detto le sedi CAF ACLI sono disponibili al servizio). In quest’ultimo caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al richiedente, nel momento in cui riceve il modello o assume l’incarico alla sua predisposizione, l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati in esso contenuti. L’intermediario, inoltre, è tenuto a rilasciare al contribuente una copia del modello i cui dati sono stati trasmessi, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione.
Modello EAS: cosa fare in caso di dimenticanza?
L’associazione che non dovesse rispettare la scadenza del 2 aprile 2024, potrà regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite remissione in bonis col modello F24.
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