18 OTTOBRE 2017
La dichiarazione dei redditi riportante i dati del sostituto
d’imposta è da considerarsi validamente presentata anche se, di seguito
alla presentazione del modello, il rapporto di lavoro sia cessato a
causa del licenziamento o delle dimissioni del dichiarante. Molto spesso
capita di leggere quesiti da parte di contribuenti che dopo aver chiuso
il rapporto di lavoro con una certa azienda chiedono informazioni sul
da farsi in caso di conguagli a credito o a debito risultanti dal 730
già presentato, sul quale, però, erano stati indicati i riferimenti del
vecchio sostituto. Il caso classico è quello del dipendente che, successivamente all'inoltro della dichiarazione, si trovi a cambiare lavoro. Ipotizzando allora che dalla dichiarazione 730 risultasse un esito a debito, si porrà il problema di come pagare il debito residuo, non più trattenibile in busta paga dal vecchio datore di lavoro.
Il dubbio è lecito visto che il 730, di norma, permette di imboccare la
corsia preferenziale del versamento o del rimborso direttamente in busta
paga, senza che il contribuente faccia nulla, se non attendere il mese
di luglio (agosto per i pensionati) nel quale il datore di lavoro gli
tratterrà/rimborserà il debito/credito sullo stipendio; ma se la busta
paga non c’è più, il problema allora si pone. Vediamo dunque cosa succede nei
due casi di debito o credito, qualora il dichiarante, al momento del
conguaglio, non sia più provvisto del sostituto indicato in precedenza.
A rispondere è stata nel 2013 la Circolare 14/E dell’Agenzia delle
Entrate secondo la quale “in caso di conguaglio a credito, il sostituto
d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati
(…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione
delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti
con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”. Se dunque, in un
momento successivo alla consegna del 730, il contribuente cessa il
proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, a
prescindere da quale sia la sua condizione nell’immediato (potrebbe
essere infatti essere occupato in una nuova azienda o rimanere
disoccupato), è comunque alla vecchia azienda, cioè all’ex sostituto
d’imposta, che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali, e tali rimborsi
avverranno con la conseguente riduzione delle ritenute sui compensi
degli altri dipendenti. Qualora però il conguaglio a credito non dovesse
essere effettuato, il contribuente, seppur con tempi più rallentati,
avrebbe comunque la possibilità di recuperare quel credito presentando
la dichiarazione dei redditi l’anno successivo.
Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la
possibilità materiale di effettuare il conguaglio (non c’è infatti la
busta paga da cui trattenere l’importo), “comunica tempestivamente agli
interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi
devono versare direttamente (tramite F24, ndr). In alternativa,
i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di
retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a
debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile,
se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.
Luca Napolitano