Menu Chiudi

Lo studente all’estero detrae l’affitto

 
30 MAGGIO 2017

Dal 2012, riguardo alla detrazione sulle spese d’affitto riservata agli studenti fuori sede, è stata introdotta un’importante variazione che ha esteso il beneficio dello sconto Irpef anche alle spese sostenute dai ragazzi che studiano all’estero, in paesi membri dell’Unione Europea o comunque in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. L’allargamento del beneficio è stato deciso dal Governo Monti con l’articolo 16 della Legge 217/2011, entrata appunto in vigore il 1° gennaio del 2012, ma non tutti i genitori hanno ancora ben chiara la cosa, spesso confondendo l'esperienza Erasmus con la frequentazione vera e propria di atenei esteri, o magari ignorando del tutto la possibilità di portare in detrazione le spese di locazione.

Tutto nasce, in pratica, dalla necessità di adeguare la normativa nazionale agli standard della legge continentale riguardo alla detraibilità delle spese d’affitto. Ecco dunque che il suddetto articolo della legge Monti ha integrato la lettera i-sexies dell’articolo 15, primo comma, del Tuir, che regolava appunto la detrazione escludendo però gli studenti italiani iscritti in atenei dell’Ue. A seguito della modifica, quindi, è stato aggiunto che “alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite”, la detrazione prevista per gli studenti fuori sede in Italia si applica anche “sui canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo”. Ecco perchè gli Erasmus non possono rientare nel beneficio: in quei casi l'esperienza di studio all'estero è temporanea, e oltretutto non viene soddisfatto il requisito dell'iscrizione all'ateneo estero perchè chi va in Erasmus è comunque iscritto a un'università italiana.

In buona sostanza il legislatore non ha fatto altro che applicare lo stesso principio già valido per le spese sostenute in Italia anche a quelle sostenute all’estero, includendo di conseguenza non solo i titolari di veri e propri contratti di locazione, ma anche coloro i quali pagano delle rette a strutture ricettive di diverso tipo, come ad esempio collegi universitari o enti per il diritto allo studio. La detrazione del canone sarà dunque subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità, ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Sarà tuttavia necessario che l’istituto che ospita lo studente possa rientrare tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. Pertanto, specifica l'Agenzia delle Entrate, "ove non fosse insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, dovrà essere rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l’ente ha appunto le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa".

All’atto pratico lo sconto, che si applica nella misura del 19% su una spesa complessiva di 2.633 euro, spetterà o allo studente (qualora possegga un suo reddito) oppure a entrambi i genitori che potranno quindi suddividersela al 50%. In alternativa il beneficio sarà goduto dal singolo genitore che abbia fiscalmente a carico il figlio. Di conseguenza, anche ipotizzando di spendere 3mila euro d’affitto nell’anno d’imposta, il massimo sconto ottenibile sarà comunque pari a 500 euro, cioè il 19% di 2.633. C’è poi da precisare, specialmente per i genitori con più figli a carico al 50%, che lo stesso limite di 2.633 euro, oltre a essere applicabile su ciascun figlio, è anche applicabile alla spesa effettuata da ciascun genitore. In termini pratici, se ad esempio ci fossero due figli a carico, ciascun genitore, pur avendo speso 3mila euro per un figlio e 3mila per l’altro, potrebbe comunque portarsi in detrazione, nel complesso, il 19% di 2.633 euro.

Luca Napolitano

0
faq Serve aiuto? Consulta l’archivio delle FAQ o fai una domanda ai nostri esperti. Trova le risposte