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Lo status di erede obbliga il minore alla dichiarazione

 
21 NOVEMBRE 2025

Sull'erede minore pende comunque l'obbligo fiscale di presentare la dichiarazione dei redditi per conto del genitore deceduto, nonostante l'autorizzazione del giudice ad accettarne l'eredità con beneficio d'inventario. La questione viene esaminata in una risposta dell'Agenzia delle Entrate - la n. 275 del 3 novembre - nella quale si fornisce risposta circa il caso di un minore la cui mamma è deceduta nel 2025. Il minore, dietro autorizzazione del giudice, ha appunto accettato l'eredità con beneficio d'inventario, ciononostante l'obbligo fiscale della dichiarazione 2025 relativa all'anno d'imposta 2024 non viene accantonato. Non solo, ma questo anche se l’inventario non è stato ancora concluso. Secondo infatti quanto chiarito dall’Agenzia, il minore acquisisce la qualità di erede nello stesso momento in cui presenta al tribunale la dichiarazione di accettazione dell’eredità.

L'accettazione con "beneficio d'inventario" permette in pratica di sostenere economicamente gli eventuali "lasciti" a debito del defunto solo con le sostanze/beni del defunto stesso, senza cioè andare ad intaccare il patrimonio personale dell'erede. In altre parole, se attraverso la normale accettazione dell'eredità, il patrimonio che era del defunto va a confluire in quello dell'erede (divenendo di fatto un unico indistinto patrimonio), il beneficio d'inventario permette al contrario una separazione netta fra i due patrimoni. Questa soluzione - che nel caso degli eredi minori è obbligatoria - viene appunto prevista a "beneficio" dell'erede, laddove l'eredità prevedesse dei debiti "scoperti" lasciati dal de cuius. In questo modo l'erede, accettando l'eredità, sarebbe sì chiamato ad "onorare" quei debiti, ma solo attingendo dal patrimonio che era del de cuius, non con il suo (ecco perchè la separazione fra i patrimoni).

L’Agenzia ricorda, come accennato, che a protezione dei minori il legislatore ha subordinato l’accettazione dell’eredità all’autorizzazione del giudice tutelare, prevedendo inoltre che i lasciti debbano essere sempre accettati con beneficio di inventario (articolo 471 del Codice civile). Inoltre, sempre per tutelare il minore, il Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte. Nel caso del beneficio di inventario, la dichiarazione di accettazione va presentata presso un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, dopodiché verrà inserita nel registro delle successioni del tribunale.

Sul caso specifico, quindi, considerato che il tribunale dei minori ha autorizzato l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la cui redazione per altro è ancora in attesa di essere ultimata, l’Agenzia ritiene che il minore abbia comunque acquisito lo status di erede nel momento in cui è stata presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione dell'eredità. Tale status, in conclusione, presuppone che il minore sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi a nome della madre deceduta e a versare le relative imposte.

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