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L’intestazione della CILA non ostacola il bonus-casa

 
07 NOVEMBRE 2025

Nessuna preclusione sul Bonus Ristrutturazioni anche se la CILA dei lavori non è intestata al soggetto che sosterrà le spese, pur non essendo lui/lei il diretto possessore dell’immobile. È uno di quei “casi scuola” per cui si ricevono di frequente domande e dubbi da parte dei contribuenti.

I bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, ecc) hanno infatti una platea di beneficiari che si estende ben al di là dei diretti possessori degli immobili su cui si eseguono gli interventi. È il caso ad esempio degli inquilini in affitto che potrebbero volendo, col nulla osta del titolare, eseguire dei lavori sull’appartamento. Come anche tra i papabili beneficiari rientrano i familiari conviventi del titolare (coniuge in primis, ma anche i figli, i fratelli ecc), oppure i detentori di un diritto reale come l’usufrutto o il comodato.

In tutti questi casi, quindi, l’applicazione del bonus è ammessa a prescindere dal reale possesso del bene immobile. Proprio per questo capita spesso a chi svolge assistenza fiscale di ricevere la classica domanda su chi sia la persona a cui debba essere intestata la CILA per non avere poi brutte sorprese sul 730 che ostacolino la corretta applicazione del bonus fiscale.

Bonus che nel 2025, per la prima volta nella sua storia, ha conosciuto una divergenza di aliquote tra abitazioni principali e seconde case, ovvero il 36% applicato a queste ultime e il 50% (che molto probabilmente verrà confermato anche nella Legge di Bilancio 2026) sulle prime abitazioni. Non solo, ma l’aliquota maggiorata del 50%, oltre a essere applicata alle sole abitazioni principali, si limita anche all’“enclave” dei possessori, cioè nel senso che se fosse un altro soggetto diverso dal possessore a voler usufruire del bonus per i lavori eseguiti sull’immobile prima casa, ad esempio l’inquilino in affitto oppure il coniuge o il figlio convivente, la detrazione gli verrebbe applicata nella misura del 36%.

Fatta questa distinzione, possiamo comunque rassicurare i non-possessori che sostengono le spese dei lavori detraibili che il bonus non sarà loro precluso, pur essendo la CILA intestata a nome del proprietario, cosa che per altro non potrebbe andare diversamente, visto appunto che la CILA, se necessaria, dev’essere fatta per forza a nome del proprietario.

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