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L’esecutore materiale della spesa non intralcia il bonus

 
24 LUGLIO 2026

Chi risulta intestatario di un pagamento può detrarre la spesa anche se materialmente l'importo è stato versato da un altro soggetto. Questo in buona sostanza è il succo che si ricava dalle diverse indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo riguardo all’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili. In altri termini ciò che davvero conta ai fini della detrazione è la tracciabilità in sé della spesa, quindi che l’importo sia stato effettivamente versato con metodo tracciabile (carta di credito, assegno, bonifico ecc); poi chi materialmente sostiene il pagamento è un aspetto secondario che non intralcia il diritto alla detrazione.

Se dunque la fattura della ditta "Rossi" risulta emessa a nome di Tizio, ma il pagamento proviene dalla carta di credito di Caio, la detrazione potrà spettare comunque a Tizio. Di casi pratici che si rispecchiano in questo “schema” ne capitano di frequente: spesso infatti i contribuenti che hanno dalla loro la "pezza d'appoggio" della fattura, ma che di fatto non hanno sborsato quella somma, esprimono il timore di perdere il diritto alla detrazione. Il caso più classico su cui CAF ACLI riceve spesso delle segnalazioni è quello fra genitori e figli, cioè quando il figlio figura formalmente intestatario del documento di spesa, ma poi in realtà a pagare sono stati mamma e papà.

Di qui appunto la domanda: il figlio potrà comunque detrarre la spesa? L’Agenzia delle Entrate risponde di sì, l'importante è pagare con metodo tracciabile. La ragione quindi, come accennavamo, va ricondotta alla tracciabilità; se infatti non viene meno la ratio sostanziale della norma, ovvero assicurare l’esecuzione della spesa con metodo tracciabile, la detrazione è al sicuro, a prescindere poi da quale “tasca” provengono i soldi. Proprio su questo vertono le rassicurazioni dell’Agenzia: “Si ritiene – scrive in un interpello - che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (cioè in sostanza la fattura del negozio o della ditta, ndr), non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento (cioè la persona titolare del conto o del bancomat, ndr), aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”.

Tradotto in parole povere: se ad esempio la fattura del sistema di allarme è intestata al figlio, ma il pagamento è stato effettuato dal padre, la detrazione, stanti gli altri requisiti specifici, può tranquillamente essere accreditata al figlio perché ciò che più conta ai fini di legge (la ratio appunto della norma) non è tanto che vi sia corrispondenza fra chi acquista materialmente il bene e chi invece ne è l’intestatario, piuttosto che venga soddisfatto a monte l’obbligo di tracciamento della spesa, e che inoltre ci sia corrispondenza tra l'importo indicato sulla fattura (intestata al figlio) e quello indicato sul documento che dimostra la tracciabilità della spesa (ricevuta bancomat/bonifico ecc riconducibile invece al conto del padre).
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