25 MARZO 2026
Il lavoro in smart per un'azienda estera, ma da residenti in Italia, non ostacola il regime fiscale degli impatriati. È la sintesi della risposta 82 del 20 marzo 2026 con cui l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un ingegnere informatico italiano, iscritto all’Aire e residente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese per la quale lavora esclusivamente da remoto, che rientrando in Italia nel 2026 - dove trasferirà la residenza - ha chiesto se potrà beneficiare del regime sugli impatriati.
In base al quadro normativo generale, la disposizione agevolativa del regime (articolo 5 del Dlgs n. 209/2023) prevede che i redditi dei lavoratori altamente qualificati che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrano, entro il limite annuo di 600mila euro, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni e tempi di permanenza nel nostro Paese. Inoltre, se il lavoratore ha almeno un figlio minore, i redditi prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40%, a patto che il figlio, nel periodo di fruizione del regime, sia anch'esso residente nel territorio dello Stato.
L’Agenzia, quindi, per quanto riguarda il caso in esame, precisa che il lavoro da remoto per un'azienda estera non costituisce un impedimento per accedere al nuovo regime, che può tranquillamente essere applicato nel momento in cui la residenza fiscale viene trasferita in Italia e se l’attività lavorativa viene comunque svolta sul territorio italiano, sia pure - appunto - per un datore di lavoro estero. Non rappresenta nemmeno un problema la continuità del rapporto di lavoro con l’azienda straniera, considerando che il contribuente è stato all’estero per oltre 30 anni, quindi molto più della minima permanenza all'estero prescritta dalla norma prima del trasferimento in Italia.
Il lavoratore, in sintesi, potrà beneficiare del nuovo regime sugli impatriati a partire dal 2026 e per i successivi 4 anni, se rispetta tutte le altre condizioni. Non solo, l’Agenzia chiarisce inoltre che potrà fruire dell'ulteriore riduzione dell’imponibile al 40%: avendo infatti tre figli minori residenti in Italia, il suo reddito da lavoro concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 40%, sebbene i figli siano rientrati in Italia nel 2025, cioè un anno prima del contribuente, dettaglio comunque irrilevante ai fini del regime agevolativo.