08 GIUGNO 2026
Sulla tassabilità delle pensioni – sia italiane che estere – pagate dall'Italia o da paesi stranieri a cittadini italiani residenti all'estero, o che viceversa vorrebbero spostarsi in Italia, la "mappa" delle convenzioni contro le doppie imposizioni può fare da guida fino a un certo punto. All'interno, infatti, delle direttive tracciate in questi accordi è necessario muoversi con prudenza valutando caso per caso, ed è qui che l'assistenza di un intermediario fiscale come
CAF ACLI può essere d'aiuto. Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un paio di risposte ad altrettanti interpelli incentrati sul trattamento Irpef di pensioni percepite da persone non residenti in Italia o che intendono trasferircisi.
La prima risposta (n. 112/2026) riguarda una signora con doppia cittadinanza italo-lussemburghese residente in Lussemburgo, che percepisce una pensione Enpam pagata dall’Inps per attività medica svolta in Italia, sia di libera professione che ambulatoriale presso l'Asl. La seconda (n. 113/2026) riguarda invece il trattamento fiscale sulla pensione francese di un contribuente residente in Francia che intende trasferirsi in Italia, pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore dell’energia. Sono dunque due casi per certi versi "uguali ed opposti": il primo relativo a una contribuente con pensione italiana, ma stabilita all'estero; l'altro un contribuente con pensione straniera, che vorrebbe però spostarsi in Italia.
Prima allora di vedere nel dettaglio in che modo l'Agenzia dirime le due questioni, cerchiamo di delimitare il "campo da gioco". Fondamentalmente gli articoli delle convenzioni che decidono il destino fiscale delle pensioni pagate da un certo Stato contraente alle persone fisiche residenti in un altro Stato, sono il 18 e il 19. Quest'ultimo stabilisce che "le pensioni corrisposte da uno Stato (...) in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (...), sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni". A questo impianto di base si aggiunge poi l'articolo 18 secondo il quale, "fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
Ora, nel caso della risposta 112, la pensione Enpam che la cittadina italo-lussemburghese residente in Lussemburgo percepisce dall'Italia, e su cui sia l'Italia che il Lussemburgo applicano la loro tassazione (nel caso dell'Italia è l’Inps che applica una ritenuta del 23%), si compone di due diverse quote: quella che attiene all'esercizio della libera professione e quella che invece è riconducibile all'attività pubblica come medico Asl. La presenza quindi della componente retributiva "autonoma" oltre a quella da dipendente pubblico chiama in causa un terzo articolo della convenzione, il 22, che disciplina infatti i "redditi diversi". In base allora a questa duplice "natura" della pensione, l'Agenzia spiega che il trattamento fiscale non può che diversificarsi a seconda di quale sia la componente pensionistica trattata, indicando pertanto che sulla quota riconducibile alla professione autonoma la tassazione spetterà esclusivamente al Lussemburgo, mentre su quella riconducibile all'attività pubblica avrà giurisdizione solo il fisco italiano. Di qui la possibilità per la contribuente di chiedere all'Italia la restituzione delle eventuali trattenute Inps sulla quota pensionistica autonoma.
Passiamo adesso alla risposta 113. In questo caso, come accennavamo, si tratta di una pensione francese di cui è titolare un contribuente residente in Francia (ex lavoratore nel settore energetico), che vorrebbe però trasferirsi in Italia. Il dubbio su cui verte l'interpello riguarda quindi il trattamento fiscale italiano che avrebbe la pensione pagata dalla Francia laddove il pensionato decidesse di trasferirsi, tenendo presente, come viene spiegato nel quesito, che a seguito della nazionalizzazione della società elettrica per cui lavorava il pensionato, la pensione potrebbe essere considerata pubblica e perciò con esclusiva tassazione in Francia secondo quanto previsto dall'articolo 19 della convenzione. L’Agenzia però, correggendo tale prospettiva, chiarisce in primo luogo che le pensioni francesi erogate dall'ente pensionistico del contribuente (CNIEG) sono state inquadrate più esattamente come prestazioni di sicurezza sociale, e quindi come tali rientrano nell’articolo 18 della convenzione che prevede invece una tassazione concorrente. Cioè in pratica, dal momento del trasferimento, la pensione francese verrebbe tassata in entrambi i Paesi, sia la Francia che l’Italia, ma chiaramente applicando in Italia, paese di residenza, il credito d’imposta per le tasse già trattenute in Francia.