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La decadenza del carico fiscale salva la spesa detraibile

 
26 SETTEMBRE 2025

La decadenza delle detrazioni sul carico fiscale dei figli che hanno superato l’età di 30 anni, non preclude per il genitore il diritto a detrarre le spese sostenute per il figlio stesso. Su questo verte la risposta 243 del 15 settembre 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate he espresso il suo chiarimento circa un interpello nel quale un sostituto d’imposta, a seguito delle modifiche apportate dall’ultima Legge di Bilancio sulle detrazioni per carichi di famiglia – che prevedono appunto una detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio tra i 21 e i 30 anni senza disabilità accertate* –, chiede se il compimento dei 30 anni comporti la perdita automatica dello status di figlio a carico, o se tale condizione, pur senza il diritto alla detrazione, “permanga” in ogni caso consentendo ai genitori di fruire delle detrazioni sugli oneri e le spese sostenute per i figli.
 
Chiaramente, alla luce delle modifiche normative, il sostituto d’imposta fa sapere che a partire da gennaio 2025 ha eliminato il beneficio delle detrazioni sui carichi fiscali dalle buste paga dei dipendenti con figli fiscalmente a carico con più di 30 anni.

La risposta dell’Agenzia, ripercorrendo in breve le nuove disposizioni sulle detrazioni per i carichi di famiglia, giunge a una conclusione positiva che asserisce la permanenza delle detrazioni su oneri e spese, pur nella contemporanea decadenza delle detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30. Il punto nevralgico da mettere a fuoco è sostanzialmente la differenza tra la condizione di per sé di “carico fiscale” del figlio, che comunque resta se il suo reddito annuo non oltrepassa la soglia di 2.840,51 euro, e il fatto che tale condizione fosse per così dire “sostenuta” fino al 31 dicembre 2024 dalla detrazione che i sostituti d’imposta applicavano sulle buste paga.

L’Agenzia spiega quindi che se da una parte la nuova normativa (in vigore dal 1° gennaio 2025) elimina le detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30, dall’altra non elimina completamente l’esistenza del “carico fiscale” come condizione oggettiva del figlio di età superiore a 30 anni che ha un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro; di conseguenza, non essendo eliminata la condizione oggettiva di carico fiscale, resta invariato il diritto dei genitori di detrarre o dedurre con la dichiarazione dei redditi gli eventuali oneri e spese sostenuti durante l’anno per i figli a carico.

* nell’ipotesi di disabilità accertata, la detrazione continua a essere disponibile senza limiti di età.

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