29 NOVEMBRE 2018
Sugli acconti 2018 il tempo sta scadendo. Entro il 30 novembre, infatti, va stretta la
cinghia su Irpef e cedolare secca. Coloro che hanno presentato il
modello 730 o Redditi (ex Unico) 2018 riferiti al 2017 sono
potenzialmente tenuti al versamento degli acconti, che seguono regole e
tempistiche analoghe. Ovviamente, a seconda di quale sia stato il
modello utilizzato, cambierà anche la modalità di versamento: i
contribuenti del Redditi pagheranno infatti con F24, indicando
nell’apposita sezione “Erario” il codice tributo “4034” nel caso
dell’Irpef, oppure il codice “1841” per la cedolare secca (entrambi i
codici, comunque, sono relativi alla seconda o unica rata).
Diversamente i contribuenti che hanno fatto il 730, si vedranno
decurtare l’importo dovuto direttamente dalla busta paga, se provvisti
di un sostituto d’imposta, altrimenti, in caso di 730 senza sostituto,
anche loro saranno costretti a usare l’F24. È altrettanto naturale che
coloro i quali abbiano cominciato a percepire un reddito solo dal 2018, e
che dunque per il 2017, in assenza di imposte, non hanno presentato
nessuna dichiarazione, sono automaticamente esclusi dall’adempimento.
Vediamo allora nel dettaglio quali regole vanno seguite. Com’è noto, vi
sono due strade per calcolare l’importo dovuto: o il metodo storico –
quello più sicuro e consigliato – oppure il metodo previsionale, molto
più incerto e rischioso. Chi paga con F24 adotterà per proprio conto una
soluzione o l’altra. Chi invece dispone di un sostituto d’imposta,
qualora ritenesse che al 31 dicembre 2018 il suo reddito risulterà inferiore a
quello conseguito nel 2017,
avrebbe già dovuto chiedere entro il 1° ottobre scorso di farsi calcolare in busta paga un acconto minore rispetto a quanto riportato nel prospetto di liquidazione 730-3.
Partiamo dal metodo storico. In questo caso va fatto riferimento
all’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di oneri deducibili e
detraibili. Tale valore è sì fondamentale per potersi regolare sulle
tempistiche di versamento, ma più in generale per capire se l’acconto
sull’anno in corso sia dovuto o meno. Se infatti l’imposta finale
versata per il 2017 è risultata inferiore a 51,65 euro, è certo che
l’acconto per il 2018 non dovrà essere pagato, altrimenti, in presenza
di un’imposta superiore a tale soglia, andrà certamente pagato (nella
misura del 100% della stessa imposta dovuta per il 2017).
Posto allora che l’acconto sia dovuto, se l’imposta del 2017 è risultata
inferiore a 257,52 euro (ad esempio 150 euro), l’acconto per il 2018 (equivalente appunto a 150 euro) potrà essere versato in un’unica
soluzione entro il 30 novembre. Se invece l’imposta del 2017 è risultata
superiore a 257,52 euro (ad esempio 300 euro) l’acconto per il 2018 è
dovuto in due rate: la prima, nella misura del 40% (equivalente a 120
euro), dovrebbe essere già stata versata entro il 16 giugno scorso,
mentre la seconda, nella misura del restante 60% (cioè pari a 180 euro),
dovrà appunto essere corrisposta entro il 30 novembre. Questo in
sostanza è il metodo storico, facile da calcolare perché riferito a una
base certa, ovvero l’imposta dell’anno prima.
Viceversa col metodo previsionale, il rischio di commettere degli
errori, e dunque di esporsi a delle sanzioni, è sempre in agguato, dal
momento che il calcolo viene elaborato non più in funzione dell’anno
passato, ma “in previsione” dell’imposta definitiva che si presume sarà
dovuta per tutto il 2018 (dichiarazione 2019). Ciò implica, di fatto,
una doppia difficoltà: non solo quella di arrivare a prevedere il
reddito annuo, ma anche l’imposta che ne deriverà, tenendo conto sia
degli oneri deducibili che delle spese detraibili.
Luca Napolitano