13 DICEMBRE 2017
Entro pochi giorni va chiuso il conto Imu-Tasi 2017. La scadenza del 18 dicembre chiama infatti a raduno i possessori di immobili diversi dalle abitazioni principali. A parte questo bisogna considerare altri due aspetti ugualmente importanti. Anzitutto le tempistiche di approvazione e pubblicazione delle delibere comunali, e poi il cosiddetto “blocco-aliquote” (introdotto nel 2016 e confermato anche per il 2017) che impedisce sostanzialmente ai Comuni di maggiorare i livelli di prelievo rispetto al 2015. Vediamo allora una cosa per volta. Quel che è certo è l’esenzione dal versamento per il contribuente che possiede l’abitazione principale, quella, cioè, dove si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente. In automatico tale esenzione è estesa anche agli inquilini titolari di contratti di affitto che abbiano spostato la residenza (e dimorino fisicamente) nell’immobile dove vivono in locazione.
Punto di riferimento per pagare il saldo finale (CAF ACLI offre consulenza
tramite le sue sedi o direttamente via web col nuovo servizio
Il730Online), sono le aliquote indicate nelle delibere 2017, se esistenti, dove i Comuni potrebbero anche essersi limitati a fare un semplice copia-incolla delle aliquote 2016. Quindi, a meno che non sia cambiata rispetto a giugno, quando si è pagato l’acconto, la situazione di possesso sul singolo immobile (ad esempio una seconda casa a disposizione che nel frattempo è stata locata), con ogni probabilità non si dovrà far altro che pagare lo stesso importo di giugno, ovvero l’altro 50% del tributo.
Perché diciamo questo? Per la semplice ragione che già l’anno scorso la Finanziaria 2016 aveva disposto il congelamento al rialzo delle aliquote Imu/Tasi deliberate nel 2015. Detto altrimenti, i Comuni nel 2016, fatta eccezione per quelli in dissesto finanziario, non hanno potuto disporre ulteriori aumenti di aliquote rispetto al 2015, e tale vincolo è stato appunto mantenuto anche nel 2017. Importante notare, come fa il MEF nelle sue Faq, “che la sospensione dell’efficacia delle delibere degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi operi soltanto con riferimento alla parte in cui sono disposti detti aumenti. Sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun incremento delle aliquote, ma rechino una diminuzione o una conferma delle stesse”. Traducendo, se in una delibera alcune aliquote hanno subito rialzi rispetto al 2015, mentre altre sono state confermate o addirittura abbassate, la delibera perde efficacia – con conseguente applicazione delle vecchie aliquote 2015 – solo in relazione alle aliquote maggiorate, mentre le altre restano valide.
Lo stesso principio vale per gli immobili sui quali nel 2015 non era stata prevista alcuna agevolazione specifica, mentre nel 2016 sono stati introdotti degli sconti
ad hoc tutt’ora validi, come ad esempio è accaduto col taglio del 25% sull’Imu e la Tasi relative agli immobili locati a canone concordato. Le Faq del MEF ribadiscono quindi che l’applicazione di un prelievo agevolato su determinati immobili (fra l’altro disposta da una legge nazionale e non per volere del singolo Comune), non giustifica la maggiorazione dell’aliquota su quelle stesse tipologie di immobili. Detto altrimenti, non vale il criterio di compensazione in ragione del regime agevolativo. Tornando all’esempio delle case affittate a canone concordato, se in un certo Comune l’aliquota Imu del 2015 fosse stata applicata nella misura del 9 per mille, nel 2016 tale aliquota doveva restare obbligatoriamente al 9 per mille, o al massimo poteva essere abbassata, a nulla rilevando il taglio del 25%. Idem nel 2017: l’aliquota, a seguito della conferma del blocco, non potrà oltrepassare la soglia del 9 per mille.
In tutto questo però vanno anche considerate l’approvazione e la pubblicazione della delibera. Per approvazione, ovviamente, si intende quella del consiglio comunale, che doveva avvenire entro lo scorso 30 aprile. La pubblicazione, invece, è quella che dev’essere effettuata ogni anno entro il 28 ottobre sul sito
www.finanze.it, nell’area specifica della fiscalità locale, dove ogni Comune ha appunto una sua pagina interna sulla quale, anno per anno, vengono pubblicate le delibere. Per capire, allora, se una delibera abbia rispettato o meno le tempistiche previste, sulla pagina del singolo Comune dovrà essere riportata, come “Data documento”, relativamente all’approvazione dell’atto, una data non successiva al 30 aprile 2017, mentre come “Data pubblicazione” non potrà essere riportato un giorno successivo al 28 ottobre.
Luca Napolitano
Se serve assistenza per il calcolo del saldo rivolgiti al nostro servizio
Il730Online