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IMU: il proprietario gestore è esente dal versamento

 
31 MAGGIO 2021

L’acconto IMU 2021, in scadenza il prossimo 16 giugno, riproporrà in sostanza lo stesso “programma” di un anno fa, quando a causa degli effetti economici della pandemia gli immobili commerciali furono esonerati dal versamento della prima rata. Per gli altri immobili invece, ossia quelli abitativi (seconde case, ecc.) non fu disposta nessuna sospensione/esenzione. E così sarà anche quest’anno: pagamento confermato nella misura del 50% dell’imposta annua per le seconde case, vuote o locate (per il calcolo è sempre possibile rivolgersi alle sedi CAF ACLI), e confermata altrettanto l’esenzione su determinati immobili commerciali.

Per capire esattamente quali, occorre fare riferimento al Decreto Sostegni 41/2020, nella cui conversione in legge del 21 maggio è stata appunto introdotta “l’esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria” a favore degli immobili posseduti dagli “operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica” cui è riconosciuto il contributo a fondo perduto disposto dal medesimo Decreto “Sostegni”; in parole povere si tratta dei soggetti:
  • titolari di partita IVA,
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • che svolgono attività d'impresa, arte o professione
  • o che producono reddito agrario.

Ora, per inquadrare chi sono i soggetti percettori del contributo a fondo perduto - e di conseguenza anche le attività esenti dal versamento dell’acconto IMU - va tenuto presente che il contributo "spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti invece che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti".

Inoltre ai fini della cancellazione della prima rata IMU, deve sussistere lo stesso requisito previsto lo scorso anno, ovvero il beneficio “si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori”. Tradotto più semplicemente: affinché scatti il diritto all’esenzione bisogna che il possessore dell’immobile dove viene svolta l’attività commerciale ne sia al tempo stesso il gestore. Quindi, per converso, se si posseggono solo le mura dell’immobile dove un altro soggetto esercita l’attività, l’IMU andrà pagata lo stesso.
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