25 NOVEMBRE 2019
Entro il 16 dicembre – tre settimane a partire da oggi – i possessori di immobili (tranne le abitazioni principali di lusso accatastate in A1, A8 e A9, che continueranno a pagare entrambi i tributi godendo comunque della detrazione fissa pari a 200 euro) sono chiamati a tirare le somme per la rata di saldo dei tributi
Imu/Tasi 2019 (ricordiamo che in caso di necessità è possibile usufruire della nostra consulenza per il calcolo e il versamento del saldo
contattando la sede CAF ACLI più vicina oppure facendo tutto tramite il
nostro canale online).
Il versamento quindi, come di consueto, è relativo alla seconda metà dell’anno – periodo 1° luglio/31 dicembre – ovvero l'altro 50% rispetto a quello già pagato per l'acconto scaduto a giugno. Le regole sono ormai quelle note, entrate in pista dal gennaio 2016, che hanno cancellato in primis l’obbligo di versamento per le abitazioni principali non di lusso, affrancando di conseguenza dalla famosa “quota occupante” della Tasi anche gli inquilini che mantengono residenza e domicilio negli immobili di cui risultano affittuari.
Due considerazioni preliminari. La prima: stando al disegno di legge della manovra 2020, attualmente in discussione in Parlamento, la scadenza del 16 dicembre segnerà, con ogni probabilità, il tramonto definitivo della Tasi dal panorama fiscale, per essere inglobata di fatto nell’unica imposta restante: l’Imu appunto. Quindi, in pratica, smetteremo di effettuare due distinti versamenti (per Imu e Tasi) e pagheremo un solo tributo, ma col rischio di vederlo rincarato fino al tetto dell’11,4 per mille.
Seconda considerazione, molto importante: quest’anno, più che negli anni precedenti, occorre fare attenzione all’aliquota deliberata dal Comune per il saldo di dicembre, perché nel 2019 è decaduto il cosiddetto “blocco” sulle aliquote che nel triennio 2016-2018 aveva impedito alle giunte locali di deliberare rincari di prelievo rispetto alle aliquote già esistenti. In altre parole nel 2019 è stata restituita ai sindaci la stessa autonomia di manovra che hanno avuto fino al 2015, e quindi, a meno che già nel 2015 le aliquote non fossero già state portate ai massimi livelli, quest’anno i tributi potrebbero essere più salati.
Occhio allora a tutti gli immobili passibili di tributo: ovvero quelli diversi dall’abitazione principale, cioè le seconde case, gli uffici, i negozi, le pertinenze non legate all’abitazione, ecc., perché per questi, nell’arco dei mesi intercorsi dal pagamento dell’acconto di giugno, il Comune potrebbe aver deliberato un’aliquota più alta. In tal caso occorrerà ricalcolare il tributo su base annua partendo dalla nuova aliquota, salvo poi sottrargli la rata pagata a giugno.
In ogni caso vorremmo tranquillizzarvi su un aspetto: qualunque cosa abbiate letto su un possibile blocco dei conti correnti da parte del Comune nel caso in cui non vengano pagate in tempo l’Imu o la Tasi, è solo una delle proposte legislative contenute nel piano complessivo della manovra 2020, quindi per adesso non vi è alcuna certezza normativa su questo, e in ogni caso, quandanche la proposta venisse approvata in Parlamento, avrebbe validità solo a partire dal 2020. Non varrà insomma per il saldo 2019.
Altra cosa da valutare con attenzione: le eventuali variazioni di utilizzo dell’immobile soggetto a imposta. Se ad esempio fino a giugno avevo una seconda casa affittata che adesso è vuota, è evidente che per il saldo non dovrò più fare riferimento all’aliquota sulle seconde case locate, bensì a quella che il Comune prevede su quelle a disposizione (ammesso ovviamente che ci sia una distinzione di aliquota). Oppure il contrario. Se fino a giugno ho avuto una seconda casa vuota, che poi è stata affittata, è chiaro che nel calcolare il saldo 2019 dovrò riferirmi all'eventuale aliquota sulle seconde case locate. Non solo, ma dovrò fare anche attenzione a un’altra papabile differenza di aliquota, cioè quella per le case in affitto con canone libero e quella per gli affitti concordati.
Sempre in merito alle case occupate da inquilini o comodatari, assodato che la quota occupante della Tasi (dal 10 al 30 per cento) non è dovuta se l’occupante stesso utilizza l’immobile come propria abitazione principale, ciò non andrà a discapito del possessore: nel senso che in presenza di un inquilino/comodatario, a prescindere che sia dimorante o meno, il possessore verserà comunque una Tasi compresa tra il 70 e il 90 per cento del tributo complessivo. Se poi l’occupante non avrà stabilito lì la propria residenza-dimora, il versamento del tributo si completerà con la sua quota, altrimenti resterà solo la quota maggioritaria a carico del titolare.
Luca Napolitano