IMU 2025 in volata verso il traguardo dell'acconto
21 MAGGIO 2025
Un mese scarso e il 16 giugno scadrà l’acconto l’IMU sul primo semestre 2025: l’altro 50% dell’imposta, ovvero il saldo, scadrà infatti il 16 dicembre. Come accade ormai dal 2014, non devono preoccuparsene i possessori delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle signorili accatastate nelle tre categorie cosiddette “di lusso”, A1, A8 e A9); al contrario dovranno adempiere al versamento i titolari di immobili/fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde o terze case vuote o locate, immobili commerciali, terreni, aree fabbricabili, ecc).
IMU 2025: le regole dell’acconto
La procedura di calcolo IMU presuppone la conoscenza di alcuni dati quali la rendita catastale, il cosiddetto moltiplicatore associato alla categoria dell’immobile e ovviamente l’aliquota stabilita dal Comune. Generalmente quando si tratta di acconto, a meno che il Comune non abbia già adesso disposto delle nuove aliquote 2025, si va sul sicuro pagando la metà dell’imposta complessiva dovuta per l’anno precedente. Chi invece solo in corso d’anno fosse entrato in possesso di immobili soggetti a imposta non posseduti nel 2024, è chiaro che dovrà calcolare la sua IMU a partire dall’inizio della titolarità.
In ogni caso, chiunque avesse necessità di assistenza nel calcolo, può sempre fare affidamento a CAF ACLI, il cui servizio viene erogato sia su appuntamento nelle sedi provinciali che da remoto attraverso l’area myCAF, trasmettendo online tutta la documentazione occorrente: l’imposta verrà quindi calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune sulla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al coefficiente di riferimento (cd “moltiplicatore”); dopodiché i nostri consulenti compileranno il modello di pagamento F24 corredato dell’importo dovuto rilasciandolo al contribuente.
IMU 2025: chi deve pagare l’acconto
Quindi in sintesi, sono chiamati al pagamento della prima rata IMU i possessori di:
- abitazioni principali accatastate in A/1, A/8 e A/9 (oppure il coniuge assegnatario in caso di separazione);
- fabbricati diversi dall'abitazione principale;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Devono inoltre pagare:
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- i concessionari di aree demaniali;
- i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria.
IMU: esonero sugli immobili occupati
Sono invece esentati dal pagamento IMU gli immobili occupati, cioè quelli “non utilizzabili né disponibili per i quali:
- sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici;
- oppure sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale a seguito di occupazione abusiva”.
IMU: le coppie coniugate con diverse abitazioni
C’è poi il caso delle coppie sposate con doppia residenza e domicilio per le quali vale ormai la doppia esenzione indipendentemente dal Comune nel quale si trovano, fermo restando l’utilizzo delle due case come rispettive abitazioni dei due coniugi.
IMU: le coppie coniugate con diverse abitazioni
Fra le esenzioni IMU rientrano infine le seguenti categorie che già dai primi anni di vita del tributo evitavano il pagamento, cioè:
- gli immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- le case assegnate all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
- le case possedute, e non locate, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto (e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso) dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all’AIRE, che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
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