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Il nuovo bonus dipendenti schiva la tassazione IRPEF

 
23 MARZO 2026

Contenuto nel nuovo 730/2026, comincia a produrre effetto quel "bonus" introdotto nella scorsa Legge di Bilancio e destinato ai lavoratori dipendenti che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (per "complessivo" intendiamo chiaramente reddito da lavoro + eventuali altri redditi percepiti nel 2025). Si tratta in pratica di un bonus "fuori busta paga" non soggetto a IRPEF, la cui erogazione – automatica da parte sostituti d’imposta – varia in base a determinate percentuali applicate all'ammontare del reddito da lavoro.

Rappresenta appunto una delle principali novità della dichiarazione 2026 con riferimento all'anno d'imposta 2025 (per assistenza su elaborazione e trasmissione CAF ACLI è a disposizione online e presso le sue sedi). A tal proposito l'Agenzia è intervenuta con la risposta 7 dello scorso 16 gennaio, nella quale ha fornito indicazioni più dettagliate circa l'esatta modalità di calcolo per determinare l’importo spettante ai lavoratori coinvolti dall'erogazione del bonus. Nell'interpello veniva chiesto all'Agenzia da parte di un’Azienda Sanitaria Locale come individuare correttamente il dato dei "giorni di lavoro dipendente" da utilizzare poi per il calcolo.

Cominciamo col dire che a seconda del reddito da lavoro la somma "extra" non soggetta a tassazione viene determinata applicando al reddito stesso le seguenti percentuali

  • 7,1% se il reddito annuo di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3% se è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8% se è superiore a 15.000 euro.


Va detto però che all'origine del calcolo non c’è il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma il cosiddetto "reddito annuale teorico", così come previsto dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, che ai commi 4 e 5 ha istituito l'erogazione di questo bonus.

In pratica, per poter individuare (fra quelle tre sopra indicate) la corretta percentuale applicabile, il reddito da lavoro dipendente deve essere anzitutto rapportato all’intero anno, cioè va trasformato in un "reddito annuale teorico", e per poter ottenere il reddito annuale teorico si dovrà rapportare il reddito da lavoro effettivamente percepito ai giorni di lavoro, dopodiché moltiplicare per 365 giorni. In questo modo, ottenendo il reddito annuale teorico, verrà individuata, in base al suo ammontare, la corretta quota percentuale che di fatto verrà applicata al reddito effettivamente percepito nell’arco dell'anno al fine di determinare l’importo del contributo spettante.

Punto cardine del chiarimento dell'Agenzia delle Entrate è la nozione dei "giorni di lavoro dipendente", essenziale per l'ottenimento del reddito annuale teorico. L’Agenzia, a tal proposito, richiama la circolare 4/2022 relativa alle detrazioni per lavoro dipendente, secondo la quale i giorni da considerare per il calcolo delle detrazioni sono quelli per cui il lavoratore ne ha effettivamente diritto, vale a dire i giorni in cui viene maturato il reddito da lavoro. In questo conteggio rientrano perciò anche le festività, i riposi settimanali ed altri giorni non lavorativi compresi nel rapporto, purché collegati a periodi retribuiti, mentre si escludono i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio aspettative senza assegni, permessi non retribuiti, sospensioni senza corresponsione di emolumenti).

Tale principio, secondo l'Agenzia, torna quindi utile anche per il calcolo della retribuzione teorica annuale: per tanto i "giorni di lavoro dipendente" da considerare devono essere solo quelli del 2025 per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione. Non andranno di conseguenza computati i giorni in cui il dipendente non ha percepito alcuna retribuzione. Stesso criterio se, pur non essendoci alcun giorno retribuito nel 2025, al dipendente vengono comunque corrisposte somme assoggettate a tassazione ordinaria (come ad esempio, arretrati contrattuali o competenze accessorie) che però non si riferiscono all’anno 2025.

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