13 APRILE 2017
Separazione o divorzio non sono incompatibili con la detrazione
applicata nel
Modello 730 agli interessi del mutuo. E nemmeno con la detrazione sulle
spese d’affitto. Capita molto spesso che gli ex coniugi
separati/divorziati siano entrambi comproprietari dell’abitazione fino a
poco tempo prima condivisa, e che nelle stessa abitazione - dopo la
sentenza di separazione o divorzio - continuino a vivere i figli assieme
al coniuge assegnatario. Normalmente, infatti, il giudice assegna a uno
dei due coniugi il diritto ad abitare nell’immobile, soprattutto se in
presenza di prole. L’ovvia conseguenza è che l’altro coniuge, anche se
unico proprietario dell’appartamento, si troverà costretto a trasferirsi
altrove. “Altrove” può significare molte cose: a casa di parenti, amici
o genitori, ma anche in affitto o in qualche altra casa di proprietà.
L'abitazione dell'ex coniuge
I dubbi, quindi, cominciano proprio da qui: abitando l’ex coniuge non
assegnatario in un appartamento diverso da quello di cui è
proprietario, come dovrà essere considerata dal suo punto di vista
l’abitazione ai fini fiscali? Ma soprattutto, nel caso in cui
l’abitazione fosse stata a suo tempo acquistata tramite la stipula di un
mutuo ipotecario, l’ex coniuge potrà continuare a godere della
detrazione sugli interessi passivi? Effettivamente l’incertezza è
legittima se si considera che in linea generale l’abitazione principale è
quella dove il dichiarante vive assieme al suo nucleo familiare, e che
non è ammessa la presenza di più abitazioni principali
contemporaneamente. Oltretutto, riguardo ai mutui, una delle regole
basilari prevede che “il diritto alla detrazione viene meno a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più
utilizzato come abitazione principale”. In base a questo, quindi,
sembrerebbe di capire che l’ex casa coniugale non potrebbe più essere
considerata come abitazione principale dall’ex coniuge non assegnatario,
così come le detrazioni sugli interessi passivi non potrebbero più
essere applicate.
Abitazione principale ai fini Irpef
In realtà le cose stanno diversamente. Quanto all’abitazione
principale, va infatti ricordato che ai fini dell’Irpef sul reddito dei
fabbricati (parliamo dunque del Quadro B del 730) il concetto non si
limita alla sola unità abitativa dove vive il possessore, eventualmente
con la famiglia, ma anche alla casa dove dimorano abitualmente i
familiari del possessore. Nel caso quindi di una coppia separata con
figli, con il marito possessore dell’ex casa coniugale trasferitosi a
vivere in un altro appartamento non di sua proprietà, ecco che l’ex casa
coniugale assegnata alla moglie potrebbe tranquillamente essere
dichiarata come abitazione principale, vista appunto la presenza dei
figli. Nel caso invece non vi fossero figli, l’immobile cesserebbe di
essere un’abitazione principale, dal momento che la moglie separata non
potrebbe essere annoverata tra i familiari. Vedremo però come quest’ultimo criterio, valido per quanto riguarda
l'Irpef, viene invece "ribaltato" ai fini della detrazione sui mutui (se hai bisogno di aiuto per la dichiarazione dei redditi contatta
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Una sola abitazione principale
Concludendo il discorso sull’abitazione principale, è naturale che
ve ne possa essere soltanto una: ciò significa che qualora l’ex coniuge
non assegnatario dell’abitazione si trasferisse a vivere in un altro
appartamento di sua proprietà, quest’ultimo automaticamente diventerebbe
la sua abitazione principale, mentre l’ex casa coniugale andrebbe
necessariamente dichiarata come secondo immobile. Non solo, ma con ogni
probabilità l’ex coniuge trasferito sarebbe tenuto a pagare l’Irpef
sull’immobile ex prima casa, dal momento che a partire dall’anno
d’imposta 2013 gli immobili abitativi non locati situati nello stesso
Comune dell’abitazione principale sono soggetti all’Irpef nella misura
del 50% del loro valore catastale. Ipotizzando allora che il marito,
proprietario (o comproprietario) dell’ex casa coniugale, si trasferisca,
nello stesso Comune, in un altro appartamento di cui è proprietario,
sarebbe costretto a pagare l’Irpef sul 50% della sua quota di possesso
relativa all’ex casa coniugale.
Detrazione mutuo per l'ex conuiuge
Capitolo mutuo. Anche ai fini della detrazione sugli interessi
passivi “per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. In questo caso,
però, a differenza di quanto previsto dalle regole del Quadro B sul
reddito dei fabbricati, tra i familiari rientrano anche i coniugi
separati “finché non interviene l’annotazione della sentenza di
divorzio”, mentre “in caso di divorzio al coniuge che ha trasferito la
propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di
competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi
familiari”. Sostanzialmente, in presenza di una coppia separata con un
mutuo sull’ex casa coniugale, il coniuge trasferito e intestatario del
contratto potrebbe continuare a godere delle detrazioni dal momento che i
coniugi separati sono annoverati tra i familiari. Laddove invece
intervenga il divorzio, il coniuge trasferito potrebbe continuare a
richiedere il beneficio soltanto se nell’immobile continuassero a vivere
altri suoi familiari in aggiunta all’ex coniuge (ad esempio i figli).
Nel caso quindi delle coppie senza figli, qualora dopo il divorzio l’ex
casa coniugale fosse abitata soltanto dal coniuge assegnatario, l’altro
coniuge possessore e intestatario del mutuo non avrebbe alcuna
possibilità di farsi applicare la detrazione.
Resta infine da considerare l’eventualità degli ex coniugi che non
avendo altre sistemazioni, si trasferiscono a vivere in affitto. In tal
caso, a condizione di stabilire la residenza nell’immobile locato, l’ex
coniuge potrebbe contemporaneamente godere della detrazione sulle spese
d’affitto (
qualora ce ne fossero i requisiti)
e dichiarare l’appartamento assegnato all’altro coniuge come abitazione
principale (come detto in precedenza, in caso di sola separazione
basterebbe che nell'ex casa coniugale vivesse l'altro coniuge, anche in
assenza di figli, mentre in caso di divorzio sarebbe necessaria la
presenza dei figli). Oltretutto, gli eventuali interessi passivi sul
mutuo sarebbero ugualmente detraibili alle stesse condizioni sopra
riportate.
(
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